Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 1760

CASS
Sentenza
15 gennaio 2025
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
15 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime • 1

Nella fattispecie, si presentava una contestazione del reato di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000, maturato nell'ambito di operazioni di trading online in materia di valute virtuali, con sequestro, che, quale sequestro probatorio avrebbe dovuto avere ad oggetto l'ammontare delle imposte asseritamente evase, quale profitto dell'illecito tributario, e non il corrispondente controvalore in bitcoin. Nella specie, invece, il sequestro probatorio era stato eseguito sostanzialmente per equivalente mediante un'illegittima apprensione di bitcoin in luogo dell'importo in euro dell'imposta ritenuta evasa. Pertanto, sarebbe stato illegittimamente attribuito ai bitcoin natura di valuta avente corso legale nello Stato senza considerare che il valore dei bitcoin è esposto a continue fluttuazioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 1760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1760
Data del deposito : 15 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

RITENUTO IN FATTO



1. Con ordinanza in data 14 giugno 2024, il Tribunale di Firenze ha respinto il riesame cautelare proposto dal ricorrente avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 23 maggio 2024, avente ad oggetto la somma di denaro pari ad Euro 120.638,20 quale controvalore al momento del trasferimento in Euro del BTC pari a 1,88805294, corrispettivo di imposte evase per l'anno di imposta 2021.



2. Avverso l'indicata ordinanza, A.A., a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Vaciago, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di ricorso.



2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 325 co. 1 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame confermato il decreto di convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen., attribuendo illegittimamente alla valuta virtuale la natura di profitto di un reato tributario (pagina 4 dell'ordinanza impugnata).

Premette la difesa che il sequestro della valuta virtuale - 1,88805294 bitcoin - è stato operato e poi convalidato in quanto ritenuto il profitto del reato di cui all' art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 , per il quale il ricorrente risulta indagato. Precisa, inoltre, la difesa che se l'ammontare dell'imposta evasa rappresenta il profitto del reato ed è l'elemento fondamentale su cui si erge il costrutto normativo del contestato reato di cui all' art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 , l'attività di sequestro probatorio, per essere legittima, dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente l'ammontare dell'imposta che si considera evasa, e cioè, nel caso in esame, l'individuata somma di Euro 120.638,20.

Diversamente, nel caso in esame, il sequestro probatorio, eseguito sostanzialmente per equivalente, ha avuto illegittimamente per oggetto un asset rappresentato da valuta virtuale bitcoin al posto dell'ammontare in Euro dell'imposta ritenuta evasa.

Osserva il ricorrente che le valute virtuali, tra cui bitcoin, sono una rappresentazione di valore non emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita, che non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente, in sostanza un asset digitale non assimilabile alla valuta corrente di uno Stato. Pertanto, nel caso di specie, la criptovaluta è stata considerata illegittimamente al pari dell'unica moneta avente corso legale all'interno dello Stato italiano, cioè l'Euro, senza nemmeno dar peso al fatto, per nulla trascurabile, che il controvalore in Euro di bitcoin è soggetto a continue fluttuazioni.



2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 325 co. 1 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame motivato solo apparentemente la propria ordinanza (pagine 3 - 4 dell'ordinanza impugnata).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale si sofferma diffusamente sulla ritenuta sussistenza del fumus e del periculum, senza nulla dire sulle ragioni di diritto che lo avrebbero portato a condividere l'orientamento dell'organo requirente, ritenendo la criptovaluta bitcoin alla stregua di profitto del reato suscettibile di sequestro, e sul perché le ragioni di diritto poste a base dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame non sarebbero fondate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.



1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi