Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/1963, n. 2513

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Il commissionario e l'agente di commercio fanno parte dell'ampia categoria degli imprenditori ausiliari (la quale comprende anche mediatori, spedizionieri ecc). Ma,mentre il commissionario stipula con i terzi in nome proprio (per l'acquisto o la vendita di beni) e per conto del committente, cui gli effetti, attivi e passivi, della contrattazione (tra il commissionario ed i terzi) sono trasferiti con separato negozio, l'agente di commercio promuove la conclusione di contratti (art 1742) per conto di altri (proponente). L'opera, svolta dall'agente di commercio,intesa allo sviluppo della attivita economica del preponente, in una zona determinata, non importa la decisione dell'affare, ma lo svolgimento di Atti preparatori (ad esempio, il fornire le informazioni riguardanti le condizioni di mercato ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari) per conto del preponente, cui e rimessa la conclusione dell'affare e sul quale ricadono le relative obbligazioni. L'agente di commercio, anche quando sia investito dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art 1752 cod civ (cosiddetto 'rappresentante di commercio') non rimane personalmente obbligato, nei confronti dei terzi, poiche stringe i contratti nel nome del preponente, sul quale riserva l'affare, con gli effetti propri della rappresentanza,sempreche faccia uso espresso di tali poteri, dichiarando di agire in nome del preponente.*

A norma dell'art 1732 cod civ, il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita degli Usi, se il committente non abbia disposto altrimenti. Pertanto, il divieto convenzionale relativo alla concessione di dilazioni di pagamento, pur importando una limitazione di poteri del commissionario, non incide sul contenuto essenziale del rapporto, in quanto non esclude l'indipendenza propria del commissionario.*

Benche la clausola dello 'Star del credere' sia compatibile con il rapporto di Agenzia con rappresentanza, tuttavia, l'Obbligo dello Star del credere inerisce normalmente al rapporto di commissione (art 1736 cod civ), essendo intesa a garantire la 'bonitas' del compratore, col quale l'affare viene concluso per conto del committente e che e generalmente persona ignota al medesimo.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/1963, n. 2513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2513
Data del deposito : 14 settembre 1963

Testo completo

A norma dell'art 1732 cod civ, il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita degli Usi, se il committente non abbia disposto altrimenti. Pertanto, il divieto convenzionale relativo alla concessione di dilazioni di pagamento, pur importando una limitazione di poteri del commissionario, non incide sul contenuto essenziale del rapporto, in quanto non esclude l'indipendenza propria del commissionario.*