Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 7221
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Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.
Sul provvedimento
Testo completo
07221/09 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA DIRITTI REALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. 9479/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 7221 REB: 2282 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Fi Magistrati: Ud. 01/12/2008 Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Presidente PU Dott. L PICCIALLI Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere - Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere Dott. V MCANE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9479-2004 proposto da: MASSIMIANI GIUSEPPINA, nella qualità di erede di MARIA CANDIDA RUGGIERO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DE I MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato T L, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
R A, ATTOLINI MARIA GRAZIA, elettivamente 2008 domiciliati in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso 1963 lo studio dell'avvocato G A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STRATTA ALBERTO;
controricorrenti nonchè
contro
RUGGIERO ANTONIETTA, RUGGIERO LEONARDO, NICOLELLA MICHELE, NICOLELLA GIUSEPPE, TRANI GIUSEPPINA, TRANI MASSIMIANI ANTONIO, ANTONIO, TRANI GABRIELLA, MASSIMIANI SAVIA;
intimati avversO la sentenza n. 931/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato TAMBURRO Luciano, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIOVANNETTI Alessandra, difensore della ricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi di R e M Grazia A, premesso Antonio essere comproprietario della quota di 2/3 "pro indiviso" di un fabbricato sito in Ventotene via Polveriera intestato a Giovanni Matrone, M Giuseppa Matrone per avere gli esponenti Matrone e Lucia acquistato la quota di 1/3 da Giovanni Matrone e dell'altro terzo, già di proprietà di Giuseppa Matrone, quest'ultima Giulia di dall'erede testamentaria di Pietro, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina N R, Leonardo Ruggiero, Candida quali Ruggiero, Rosa Ruggiero ed Antonietta Ruggiero eredi di L M, chiedendo la divisione dei beni comuni con formazione delle porzioni ed assegnazione delle stesse il rendiconto ed il ai condividenti, rilascio di essi da parte dei detentori. I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle edomande svolgendo una domanda del loro acquisto riconvenzionale per l'accertamento dell'intero compendio per intervenuta usucapione almeno a far data dall'anno 1982, quindi ben prima della notifica dell'atto di citazione intervenuta nel novembre 1988;
sostegnoа di tale domanda essi esponevano che il bene controverso era di proprietà del loro nonno Antonio Matrone alla cui morte, avvenuta nel 1909, era rimasto nel possesso del coniuge superstite M Candida Tucillo, quale usufruttuaria "ex lege", e madre dei convenuti stessi, della figlia L M, 3 mentre gli altri due figli ed eredi Giovanni Matrone e allontanati dalla casa Giuseppa Matrone si erano paterna, il primo nel 1905 per arruolamento militare e la seconda