Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/05/2022, n. 17378
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22319/2019 R.G. proposto da: R M, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO, 28, presso lo studio dell’avvocato F G (FNTGPL66T05H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
FALLIMENTO N
688/2015 DELLA GF COMMERCIO CARNI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 267, presso lo studio dell’avvocato D I A (DLINTN71L29H501M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22319/2019 Numero sezionale 1533/2022 avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA rg n. 1296/2017Numero di raccolta generale 17378/2022 depositata Data pubblicazione 30/05/2022 il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere C C.
CONSIDERATO IN FATTO
1. L’avv. M R propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento G.F. Commercio Carni srl in liquidazione, in prededuzione, per l’importo complessivo di € 3.400,00 per prestazioni professionali consistite nell’attività, espletata unitamente ad altri professionisti, di assistenza a predisposizione della domanda di concordato preventivo che non veniva ammessa con conseguente declaratoria del fallimento della società.
2. Il Giudice Delegato non riconobbe la prededuzione ammettendo il credito in via privilegiata ex art 2751 bis nr 2 cc.
3.Sull’opposizione proposta dal professionista, il Tribunale di Roma con decreto nr. 2780/2019 del 13/6/2019 ha rigettato l’opposizione confermando l’esclusione della prededucibilità perché nessuna utilità e/o vantaggio era derivata per i creditori a causa della mancata apertura della procedura concordataria.
4. Avverso il decreto del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per Cassazione M R affidandosi a due motivi. La Curatela ha svolto attività difensiva depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l.fall., in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cod.proc.civ.;
si sostiene che il Tribunale di Roma ha fornito una erronea lettura della suindicata norma della legge fallimentare in quanto, secondo l’interpretazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22319/2019 Numero sezionale 1533/2022 giurisprudenziale, il credito del professionista che abbia svolto Numero di raccolta generale 17378/2022Data pubblicazione 30/05/2022 attività di assistenza e consulenza per la redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo è completamente affrancato dal controllo giudiziale e la sua funzionalità va accertata ex ante e non valutata dopo l’evoluzione fallimentare pena la frustrazione dell’obiettivo della norma.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 11 e 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 111 2° comma l.fall., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cod.proc.civ., per aver riaffermato la disciplina introdotta dall’art. 11 comma 3 quater della l. nr 9/2014 espressamente abrogata dall’art. 22, comma 7 del d.l. 91/2014 convertito in legge 116/2014. 2. Il primo motivo è infondato.
2.1 La questione controversa è costituita dalla spettanza o meno della prededuzione al credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza finalizzata alla redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo senza che vi sia stata evoluzione in concordato ammesso in quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile.
2.2 In tema di concordato preventivo, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art.111, comma 2 - norma che ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa - va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. nn. 16224/2019, 1182/2018, 22450/2015, 19013/2014 oltre a quelle citate dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s
contro
FALLIMENTO N
688/2015 DELLA GF COMMERCIO CARNI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 267, presso lo studio dell’avvocato D I A (DLINTN71L29H501M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22319/2019 Numero sezionale 1533/2022 avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA rg n. 1296/2017Numero di raccolta generale 17378/2022 depositata Data pubblicazione 30/05/2022 il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere C C.
CONSIDERATO IN FATTO
1. L’avv. M R propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento G.F. Commercio Carni srl in liquidazione, in prededuzione, per l’importo complessivo di € 3.400,00 per prestazioni professionali consistite nell’attività, espletata unitamente ad altri professionisti, di assistenza a predisposizione della domanda di concordato preventivo che non veniva ammessa con conseguente declaratoria del fallimento della società.
2. Il Giudice Delegato non riconobbe la prededuzione ammettendo il credito in via privilegiata ex art 2751 bis nr 2 cc.
3.Sull’opposizione proposta dal professionista, il Tribunale di Roma con decreto nr. 2780/2019 del 13/6/2019 ha rigettato l’opposizione confermando l’esclusione della prededucibilità perché nessuna utilità e/o vantaggio era derivata per i creditori a causa della mancata apertura della procedura concordataria.
4. Avverso il decreto del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per Cassazione M R affidandosi a due motivi. La Curatela ha svolto attività difensiva depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l.fall., in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cod.proc.civ.;
si sostiene che il Tribunale di Roma ha fornito una erronea lettura della suindicata norma della legge fallimentare in quanto, secondo l’interpretazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22319/2019 Numero sezionale 1533/2022 giurisprudenziale, il credito del professionista che abbia svolto Numero di raccolta generale 17378/2022Data pubblicazione 30/05/2022 attività di assistenza e consulenza per la redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo è completamente affrancato dal controllo giudiziale e la sua funzionalità va accertata ex ante e non valutata dopo l’evoluzione fallimentare pena la frustrazione dell’obiettivo della norma.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 11 e 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 111 2° comma l.fall., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cod.proc.civ., per aver riaffermato la disciplina introdotta dall’art. 11 comma 3 quater della l. nr 9/2014 espressamente abrogata dall’art. 22, comma 7 del d.l. 91/2014 convertito in legge 116/2014. 2. Il primo motivo è infondato.
2.1 La questione controversa è costituita dalla spettanza o meno della prededuzione al credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza finalizzata alla redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo senza che vi sia stata evoluzione in concordato ammesso in quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile.
2.2 In tema di concordato preventivo, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art.111, comma 2 - norma che ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa - va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. nn. 16224/2019, 1182/2018, 22450/2015, 19013/2014 oltre a quelle citate dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s
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