Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2023, n. 21441

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2023, n. 21441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21441
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N L, nato Santa Maria Capua Vetere il 10/10/1956 avverso l'ordinanza del 14/11/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/11/2022, la Corte d'appello di Milano dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice del Tribunale di Milano F M S proposta dagli avv.ti A S, difensore di fiducia dell'imputato T M, B D M, difensore di fiducia dell'imputato L N, e G P, difensore di fiducia dell'imputato V M, sull'assunto che il predetto giudice avesse, nell'esercizio delle proprie funzioni e prima che fosse pronunciata sentenza (in particolare, nel corso dell'udienza del 28 ottobre 2022), manifestato il proprio convincimento della colpevolezza dei tre predetti imputati. La Corte d'appello di Milano motivava la dichiarazione di inammissibilità della menzionata dichiarazione di ricusazione con l'argomentazione che, posto che essa «non [era] stata presentata personalmente dai tre imputati, ma dai rispettivi difensori di fiducia e sottoscritta digitalmente soltanto dall'avv. G P, difensore di fiducia di M V», alla medesima «non [era] allegato lo specifico mandato difensivo, rilasciato da M V al proprio difensore avv. G P, né la procura speciale rilasciata dagli altri due imputati all'avv. G P, con l'indicazione dei motivi di ricusazione».

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. G P, L N, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 20, 21 e 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché il «vizio di motivazione». Dopo avere rappresentato, in punto di fatto, che la dichiarazione di ricusazione era stata inoltrata alla Corte d'appello di Milano due volte «per tutti i difensori» dall'avv. B D M - segnatamente: una prima volta, il 31 ottobre 2022 alle ore 20:12, con la firma digitale dell'avv. G P (che era il difensore di V M);
una seconda volta, lo stesso 31 ottobre 2022 ma alle ore 20:51, con la firma digitale dell'avv. B D M (che era il difensore dell'odierno ricorrente L N) - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe «visionato solo il primo inoltro», per tale ragione ritenendo che la dichiarazione era stata firmata digitalmente dal solo avv. G P, e che sarebbe comunque «assorbente su ogni altra considerazione, che, quando vi è [il] formale e corretto deposito della dichiarazione da parte anche di uno solo degli imputati, la Corte d'appello non può dichiarare l'inammissibilità per tutti perché ciò rappresenta quantomeno un'erronea applicazione della legge penale».
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi