Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5950

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In tema di riforma agraria, il vincolo perpetuo di indivisibilità dettato dall'art. 6 della l. n. 1078 del 1940 - al quale sono soggetti sia i terreni riscattati dopo almeno sei anni dall'assegnazione ex art. 4, comma 1, della l. n. 379 del 1967, sia quelli affrancati dopo quindici anni dall'assegnazione ex art. 10, comma 2, della l. n. 386 del 1976 - trova giustificazione nei principi di cui agli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost., dovendo ritenersi che le dimensioni minime del fondo oggetto di assegnazione siano strettamente correlate, condizionando la produttività e l'autosufficienza dell'impresa diretta coltivatrice, alla destinazione del fondo e, quindi, ai fini della riforma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5950
Data del deposito : 25 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 5950-/2 0 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Riforma fondiaria- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE indivisibilità TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 23497/2011 Cron. 5950 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IU SALME' - Presidente - Rep.

2.1. Dott. ANAR AMBROSIO Rel. Consigliere Ud. 14/12/2015 Dott. DANILO SESTINI Consigliere PU Dott. LINA RUBINO Consigliere Dott. FRANCESCO AR CIRILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23497-2011 proposto da: EL AR [...], per sé e quale erede di EL NT, EL TA [...], per sé e quale erede di EL NT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentati e difesi dall'avvocato 2015 NI IO F. PIRAS giusta procura speciale a 2485 margine del ricorso;
- ricorrenti contro gay 1 EL IO, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PASSINO giusta procura speciale in calce al controricorso;
EL AN, per sé e quale erede di EL NT, laconsiderata domiciliata ex lege in ROMA, presso CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanta e difesa dall'avvocato NI IO F. PIRAS giusta procura speciale del dottor Notaio Stefano Mazzetti, in San Lazzaro di Savena, del 28/10/2011, rep. 26598;
controricorrenti nonchè

contro

EL IU, EL NI, UR GIOVAN, EL MA, EL LO FF;
intimati - avverso la sentenza n. 437/2010 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 01/07/2010, R.G.N. 112/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2015 dal Consigliere Dott. ANAR AMBROSIO;
udito l'Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso aly 2 per il rigetto del ricorso. 3 DA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Proposta da IA EL, quale erede di US EL (deceduto in Alghero il giorno 25.02.1976), nei confronti dei fratelli e coeredi RG, NA, IO, NT EL nonché qei confronti di AN SI e di US, NT, RI e AN RA EL, quali eredi dell'altro fratello IG EL, domanda di divisione dei fondi rustici ricaduti nell'eredità di US EL, per essergli pervenuti per cessione dall'EFTAS in data 27.07.1955 ed esteso il contraddittorio anche agli eredi di NT EL (fu US) sull'opposizione di IO EL che assumeva di essere stato indicato, insieme al fratello NT, poi deceduto, come gli unici eredi in possesso dei requisiti per subentrare all'assegnatario l'adito Tribunale di Sassari, con sentenza n.139/2004, dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione, trattandosi di fondi soggetti ad indivisibilità perpetua in base alla legge vigente al momento dell'apertura della successione. La decisione, gravata da impugnazione da parte di IA, RG e NA EL, anche quali eredi di NT DE (fu US), cui resisteva IO EL, era confermata dalla Corte di appello di Sassari, la quale con sentenza n. 437 in data 01.07.2010 rigettava l'appello, condannando le appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito in giudizio. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IA e RG EL, svolgendo tre motivi. Ha depositato controricorso di contenuto adesivo NA DA 4 ha resistito IO EL, mentre, anche in questa sede, EL con controricorso. svolta da parte degli Nessuna attività difensiva è stata altri intimati AN SI, nonché US, NT (fu IG), RI e AN RA EL. E' stata depositata memoria nell'interesse di IA, RG e NA EL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione 0 falsa applicazione della L. 19.02.1992 n. 191, della L. 03.06.1940 che len.1078 per non avere la Corte di appello ritenuto disposizioni di cui all'art. 1 della L. 19.02.1992, n. 191 si applicano anche alle unità poderali assegnate in proprietà ex lege n.1078 del 1940, per le quali, alla data di entrata in vigore della norma (18.03.1992), era scaduto il trentennio dalla prima assegnazione ed erano rimaste in comunione ereditaria, non avendone alcuno dei coeredi richiesto l'assegnazione, pur se il de cuius era deceduto anteriormente al 18.03.1992, senza designare il coerede al quale assegnare l'unità poderale. Al riguardo parte ricorrente deduce che la n. 1078/1940 e L. 279/1967 in vigore pregressa normativa L. - successione non può essere al momento dell'apertura della norme successorie, per cui qualificata come corpus di di appello ne ritenuto erroneamente la Corte ha 1'applicabilità con esclusione dello ius superveniens, conseguente all'entrata in vigore della L. 191/1992 che ha

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