Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 05943

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 05943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05943
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: ASCARI LOREDANO nato a MODENA il 01/11/1953 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di L A sono ascritti i reati di detenzione illegale di tre fucili (capo 1), di omessa custodia delle medesime armi e di altre tre legalmente detenute, tenute in luogo accessibile (capo 2), di omessa comunicazione del trasferimento del luogo di custodia delle tre armi legalmente detenute (capo 3), fatti accertati in Novi il 10 luglio 2016. Con sentenza in data 8 marzo 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena L A veniva assolto dal capo 2 perché il fatto non sussiste e condannato per le residue imputazioni alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed € 1000 di multa. Con sentenza in data 13.4.2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha qualificato il capo 1 ai sensi dell'art.697 cod. pen. e rideterminato la pena in mesi uno e giorni 15 di arresto, con conferma nel resto. Con riguardo al fatto ascritto al capo 1 il secondo giudice ha rilevato che l'imputato era titolare di porto d'armi uso caccia e legalmente deteneva due fucili e una carabina, ed ha ritenuto che in relazione agli ulteriori tre fucili, la cui detenzione non aveva provveduto a denunciare ed acquisiti per successione mortis causa dal di lui padre, non vi fosse obbligo di richiedere il nulla osta per la detenzione, bensì unicamente l'obbligo di denunciare il trasferimento a suo nome, obbligo la cui violazione era sanzionata ai sensi dell'art. 697 cod. pen.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 in relazione alla qualificazione giuridica del capo 1. La circostanza relativa alla titolarità in capo all'imputato del porto d'armi per uso caccia non fa venir meno l'obbligo di denuncia della detenzione di armi, in mancanza della quale sussiste la fattispecie di cui alla legge speciale, mentre l'art. 697 cod. pen. riguarda le armi proprie da punta e da taglio, le armi antiche e le munizioni.
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