Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2018, n. 11053
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a seguente SENTENZA sul ricorso 27793-2011 proposto da: CREDITO EMILIANO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 303/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 27/09/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. L D P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato P che ha chiesto l'accoglimento;udito per il resistente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto.FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 497/30/2008, depositata il 27 giugno 2008, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Credito Emiliano s.p.a. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a fronte dell'istanza presentata in data 27 settembre 2001 al Centro di servizio delle imposte di Salerno per il rimborso di un credito di euro 23309,76 euro per eccedenza d'imposta sul patrimonio netto - ex D.L. n. 394 del 1992, convertito in legge n. 461 del 1992 - evidenziata con la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 1997 presentata dalla società Banca dei Comuni Nolaní s.p.a. fusa per incorporazione nella società Credito Emiliano s.p.a. nell'anno 1998, in quanto il credito risultava documentalmente provato e confermato dallo stesso Ufficio resistente. Avverso tale pronuncia l'Ufficio proponeva appello, contro cui la contribuente società Credito Emiliano s.p.a. resisteva con controdeduzioni. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 303/08/10, depositata il 27 settembre 2010, lo accoglieva affermando che il silenzio-rifiuto di cui sopra ha la sua ragion d'essere nel rilievo che per l'effetto della fusione la società incorporata si è estinta e sono confluiti in capo alla società incorporante tutte le sue attività e passività e tra queste anche i crediti d'imposta, i quali contribuiscono a determinare il patrimonio netto della società incorporante - rilevante ai fini dell'imponibile dell'imposta sul patrimonio netto - che per l'anno d'imposta 1998 risulta costituito dal patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, la quale non si costituiva nei termini di legge ma si costituiva al solo fine dell'eventuale Ric.n.rg. 27793 del 2011 - Udienza del 7 marzo 2018 partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
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