Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2020, n. 28485

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2020, n. 28485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28485
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ZH BI nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/11/2019 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2019, la Corte di Appello di Bari riformando la sentenza del 19 maggio 2017 del tribunale di Bari riqualificava il fatto nei reati di cui agli artt. 56 517 e 56 515 c.p., rideterminandone la pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione ZH IN mediante il proprio difensore, avverso la sentenza sopra indicata, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo ha dedotto vizi ex art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Sarebbe stata violata la disposizione dell'art. 530 cod. proc. pen. non avendo la corte assolto il ricorrente per quella parte di articoli privi del marchio CE ritenuto contraffatto. Senza inoltre confrontarsi con le argomentazioni difensive volte ad evidenziare come gli operanti avessero solo "presunto" la contraffazione del marchio CE, la corte di appello non avrebbe fornito risposte su tale profilo, limitandosi solo a rilevare che il marchio Ce sia di semplice struttura, nota agli operanti.

4. Con il secondo motivo ha rappresentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. e la carenza e illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. A fronte del ritenuto assorbimento da parte del giudice di prime cure del reato ex art. 517 c .p. in quello ritenuto ex art. 470 c.p. e in presenza di sola impugnazione dell'imputato, il giudice, riqualificando i fatti ai sensi degli artt. 56 515 e 56 517 c.p. pur non aumentando la pena complessiva inflitta, avrebbe aumentato, in ragione del ritenuto concorso formale, la nuova pena base ricalcolandola con un aumento di un mese di reclusione. Con violazione del principio del divieto di reformatio in peius, che investe non solo l'entità complessiva della pena ma tuti gli elementi autonomi che concorrono ala sua

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