Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10567

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10567
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GIULIANO LUIGI n. a Salerno 30/6/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 24/11/2021 -udita la relazione del Consigliere A M D S;
-udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.G R, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. F L, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.11 difensore e procuratore speciale di L G, Avv. F L, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 81101 del 24/11/2021 con cui la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del G contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, resa in data 1/2/2021, che aveva confermato la responsabilità del medesimo per il delitto di patrocinio infedele ex art. 380 cod.pen. Il difensore, dopo aver brevemente richiamato l'iter processuale e i motivi di censura formulati nei confronti della decisione d'appello, assume che i giudici di legittimità siano incorsi in tre errori. Il primo,costituito dal fatto che -ad avviso della sentenza censurata- il ricorrente non avrebbe contestato l'assunto relativo al mancato sostegno prestato all'intenzione di collaborare con gli inquirenti da parte di S C;
il secondo,dall'affermazione secondo cui la prova di tanto emerge dal colloquio intercettato in carcere tra lo S e il fratello il 7 Agosto 2012;
il terzo, dalla qualificazione del secondo motivo di ricorso come "personale ed alternativa interpretazione" del colloquio stesso, non consentita in sede di legittimità. Assume il difensore che, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata, sia nell'atto d'appello che nel ricorso si era più volte affermato che al G non era mai stata prospettata la volontà di collaborare da parte dello S, con il quale aveva concordato tutte le scelte difensive, e simile asserzione non si rinviene nelle sentenze di merito. Inoltre, la conversazione del 7 agosto 2012 non contiene alcuna frase dalla quale emerga che l'Avv. G fosse consapevole della volontà di collaborare del proprio assistito e avesse sconsigliato siffatta scelta. Secondo il difensore si tratta non di un errore valutativo ma di una mera svista che pretermette la soddisfazione espressa dallo S nei confronti del legale. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di legittimità è incorsa, altresì, in errore di fatto laddove ha affermato, interpretando la prospettazione difensiva, che dalla conversazione captata emergerebbe che lo S non temeva le ritorsioni dei Loiero "bensì di perdere lo status di collaboratore", sebbene lo stesso non sia mai stato un collaboratore di giustizia. La difesa nel ricorso aveva, invece, sostenuto che lo S non temeva ritorsioni da parte dei Loiero ma aveva pudore a far conoscere la collaborazione intrattenuta con costoro, timore che lo aveva indotto a tenere il proprio avvocato all'oscuro "della sua indecisione nel collaborare con gli inquirenti". Secondo il difensore i giudici di legittimità hanno errato nella lettura dei motivi di impugnazione e dell'intercettazione sopra richiamata, cui i giudici di merito hanno assegnato un valore decisivo al fine del giudizio di responsabilità, così determinando l'erroneo rigetto del ricorso.
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