Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 393
Sentenza
15 luglio 1999
Sentenza
15 luglio 1999
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Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un ente privato - il quale abbia erogato prestazioni a favore di due minori, collocati presso lo stesso in seguito al provvedimento del tribunale dei minorenni di allontanamento dalla famiglia e di affidamento alla pubblica amministrazione - chieda al Comune di residenza dei genitori degli stessi il pagamento del corrispettivo di tali prestazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - RI NT F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - NT di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere
Dott. Mario SArio VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere
Dott. Michele VARRONE - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALLEGHE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO DI MAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO CASA NOSTRA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato SILVANO MIARIOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO POLLIMA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1438/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Com.LE
Con citazione del 17 novembre 1987 l'istituto "Casa Nostra", con sede in Dolo, in persona del legate rappresentante, dichiarò che:
Con provvedimento in data 19 agosto 1983 il tribunale per i minorenni di Venezia aveva disposto l'affidamento alla pubblica amministrazione dei minori AN e MA SA Delle Vedove, per il loro collocamento in idoneo istituto da non rendere noto ai genitori;
I due minori erano stati ospiti del detto istituto, il primo fino al 18 giugno 1985 e l'altra fino al 15 dicembre 1984;
Ciò era stato reso noto al comune di LE (dove risiedevano i genitori dei minori), e a tale ente territoriale era stato più volte richiesto, ma inutilmente, il pagamento della complessiva somma di lire 28.370.000, sulla base delle rette giornaliere fissate nel corso di quel ricoveri.
Su queste premesse l'istituto "Casa Nostra" convenne in giudizio il comune di LE davanti al tribunale di Venezia, chiedendo che fosse condannato al pagamento della menzionata somma, con i relativi interessi e la rivalutazione, nonché al pagamento delle spese giudiziali.
Il comune di LE negò la propria legittimazione passiva ed ogni obbligo di pagamento per la causale esposta dall'attore, rilevando che esso non aveva neppur precisato la causa petendi;
che non poteva vantare alcun titolo normativo o contrattuale;
che non poteva addossare al convenuto quell'onere economico, scaturente da provvedimento giurisdizionale mai formalmente reso noto, ne' legittimo, e riguardante due minori i cui genitori erano "non impossidenti" Chiese perciò il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza depositata il 9 ottobre 1990 il tribunale di Venezia accertò che, in base alla normativa vigente, spettava al comune di LE il mantenimento dei due minori presso l'istituto "Casa Nostra" e, pertanto, lo condannò a pagare le rette richieste. Su gravame del Comune la corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1438 depositata il 23 ottobre 1996, confermò la pronunzia impugnata e condannò l'appellante a pagare all'istituto "Casa Nostra" gli ulteriori interessi del 6% ex art. 1224 c.c., fino alla data della sentenza medesima, nonché le spese giudiziali del grado, considerando:
Che la statuizione dei primi giudici era esaurientemente motivata e il comune di LE non aveva addotto alcun nuovo argomento a sostegno della propria tesi, onde era sufficiente ribadire alcune precisazioni;
Che l'art. 25