Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/05/2022, n. 14104

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/05/2022, n. 14104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14104
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10241-2020 proposto da: AINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE ,TERNAZIONALE, in persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

QUARTARONE SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

1/B, presso lo studio dell'avvocato D N, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3688/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A D P.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di S Q ed aveva condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento della somma di C 16.583,00 a titolo di differenze sull'assegno di sede corrisposto nell'anno scolastico 2014/2015 per il servizio prestato, quale docente a tempo determinato, presso l'Istituto Italiano Statale Onnicomprensivo di Asmara;

2. la Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato che la domanda doveva essere accolta sulla base del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, imposto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la diversità tra l'assegno di sede liquidato agli assunti a tempo indeterminato e quello riconosciuto, solo in misura percentuale, ai supplenti non è giustificata da ragioni oggettive, posto che l'assegno, di natura indennitaria, compensa il disagio che deriva dall'assegnazione all'estero, vissuto in eguale misura da entrambe le categorie in comparazione;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di - unico motivo di ricorso, al quale ha opposto difese con controricorso S Q;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinate, degli artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell'art.106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del CCNL del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215/1967, dell'art. 97 Cost.;
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