Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2014, n. 20735
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In materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Ne consegue che l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando ("lex specialis" del concorso), mentre la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. Né, in assenza di un "contrarius actus", è possibile attribuire efficacia alcuna alla volontà della P.A. di annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti illegittimi per difetto di forma.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B F - Consigliere -
Dott. B F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14957/2008 proposto da:
RUZZO RETI S.P.A. già RUZZO SERVIZI S.P.A.;già A.S.A.R. - AZIENDA SPECIALE DELL'ACQUEDOTTO DEL RUZZO DI TERAMO - trasformata prima in A.C.A.R., AZIENDA CONSORZIALE DELL'ACQUEDOTTO DEL RUZZO e successivamente in S.P.A. C.F. 01522960671, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO DEL TORTO, ALESSANDRA DAVIDE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE GREGORIS OSVALDO, CICCARELLI OLIVO;
- intimati -
sul ricorso 18364/2008 proposto da:
DE GREGORIIS OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato L T, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RUZZO RETI S.P.A. già RUZZO SERVIZI S.P.A.;
già A.S.A.R. - AZIENDA SPECIALE DELL'ACQUEDOTTO DEL RUZZO DI TERAMO - trasformata prima in A.C.A.R., AZIENDA CONSORZIALE DELL'ACQUEDOTTO DEL RUZZO e successivamente in S.P.A. C.F. 01522960671, CICCARELLI OLIVO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1477/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/01/2008 r.g.n. 754/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato BOCCIA FRANCO per delega DEL TORTO CARLO;
udito l'Avvocato TAMBURRO LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, rigetto degli altri;assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 2008 la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 10 maggio 2005, ha condannato la Ruzzo Servizi s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di D G Osvaldo, liquidata in misura pari alle retribuzioni che questi avrebbe percepito quale Direttore Generale della società, ritenendo il suo diritto all'assunzione da parte di tale società in forza del concorso pubblico per un posto di Direttore Generale bandito dalla ASAR, Azienda Speciale dell'Acquedotto,1 ritenendo nulla la clausola, contenuta nel bando di concorso, e di cui la ASAR si era avvalsa nel negare la nomina del D G, in forza della quale la nomina viene fatta in base alla graduatoria con riserva)per la Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna nomina, o di nominare il secondo in graduatoria in caso di rinuncia del primo classificato. La Corte territoriale ha considerato la duplica natura giuridica del bando di concorso, di provvedimento amministrativo e di atto negoziale che vincola nei confronti dei partecipanti al concorso, nei suoi effetti sostanziali. La clausola sopra detta è stata dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., quale condizione meramente potestativa. Pertanto è stata ritenuta la sussistenza del diritto soggettivo all'assunzione da parte del D G classificatosi al primo posto nella graduatoria del concorso, pur avendo conseguito il minimo punteggio necessario per l'idoneità al posto di cui al concorso. La stessa Corte territoriale ha inoltre considerato che l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale prevista dal R.D. n. 2578 del 1925, art. 9, deve essere verificata al momento della nomina e non a quello di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, per cui non poteva essere validamente esclusa la nomina del D G in forza della sua carica di consigliere comunale all'epoca della domanda di partecipazione al concorso. Il risarcimento del danno è stato determinato in misura pari alla retribuzione triennale, in funzione della durata triennale dell'incarico in questione essendo solo eventuale il rinnovo per un successivo triennio.
La Ruzzo Reti s.p.a. già Ruzzo Servizi s.p.a., già A.S.A.R. Azienda Speciale dell'Acquedotto del Ruzzo di Teramo, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi. Resiste con controricorso il D G che svolge ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Il controinteressato C O è rimasto intimato. D G e R S hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2578 del 1925, art. 4, e artt. 1362, 1367 e 1368 c.c.. In particolare si deduce che la nomina del Direttore Generale risponde a criteri discrezionali, stante la natura fiduciaria di tale incarico, per cui l'espletamento del concorso non conclude la procedura di scelta essendo questa riservata al potere discrezionale della Commissione Esaminatrice.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1355 e 1356 c.c., in relazione al R.D. n. 2578 del 1925, art.