Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2021, n. 39184

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2021, n. 39184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39184
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM LA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da EN AN (indagato per il reato di tentata estorsione e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che richiamava in modo del tutto inadeguato, generico ed indeterminato il contenuto dell'ordinanza genetica e non si era confrontata con i rilievi difensivi relativi alla specifica posizione processuale dell'indagato: in particolare, non risultava alcuna minaccia proferita da EN nei confronti della persona offesa GN AR RA in ordine alla perdita del posto di lavoro o al mancato rinnovo del lavoro stagionale presso il Lido La Perla qualora lei si fosse candidata per le elezioni comunali nella lista dell'Avv. Nicola BR;
lo stesso BR, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver saputo dalla GN ,che le minacce erano state rivolte alla GN da RI Mario, e non da EN, che - nella conversazione intercettata del 15 aprile 2019- si era mostrato del tutto scettico sulle preferenze politiche di RI ed ai suoi inviti di appoggiare la candidata LI EN (anche dalla conversazione del 22 maggio 2019 emergeva l'indifferenza di EN alle scelte politiche di RI). Il difensore lamenta un vero e proprio travisamento della prova da parte del Tribunale nell'analizzare il contenuto delle dichiarazioni della GN, dalle quali non emergeva alcuna minaccia, ma soltanto il consiglio di non candidarsi con la lista di BR;
anzi, dalla conversazione del 15 aprile 2019 emergeva un vero e proprio atteggiamento di sfida da parte della GN, che denigrava EN come un cattivo pagatore, rievocando un episodio in cui lei stessa aveva minacciato EN di calpestarlo sotto i piedi se avesse pagato poco il fratello e di avere così ottenuto per lo stesso una paga superiore, senza che gli organi di procura avessero pensato di esercitare l'azione di estorsione o quantomeno di violenza privata;
il difensore rileva poi che quando la GN aveva parlato per la prima volta, in una conversazione con l'amica Roberta Pellegrini, del fatto che EN le avesse detto che "o si candidava o lavorava", era consapevole di essere intercettata dagli organi di polizia giudiziaria: era pertanto evidente che le risultanze intercettive, già di per sé contraddittorie con altre precedenti, non erano suscettibili di riscontro da parte • k^:\ '`••••••., ••• della GN, le cui propalazioni del verbale di sommarie informazioni del 22 novembre 2019 (per nulla tempestive in quanto rese dopo oltre 7 mesi dai fatti) erano in stridente contrasto con quelle dell'Avv. Nicola BR (rese nell'immediatezza dei fatti), che escludeva qualsiasi attività minatoria da parte del ricorrente;
il mancato rinnovo del contratto da parte di EN non configurava alcuna condotta penalmente rilevante;
infine, il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi