Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2023, n. 02232
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 7031-2017 proposto da: E A, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;- ricorrente - 2022 contro 3109 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5816/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/09/2016 R.G.N. 104/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere Dott. R M;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.rg70311 2017 Esposito Alfons() INPS udienza del 27 settembre 2022 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda volta ad ottenere il TFR dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS, e riconosciuti solo gli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, esclusa la rivalutazione monetaria del credito (ex art. 16, sesto comma, legge n.412 del 1991). 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli ricorre A E, con ricorso affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria. 3. L'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con unico motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 L. 297/82 in relazione all'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito negato il diritto a percepire la rivalutazione monetaria e gli interessi computati a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro (19.10.2001), pur non avendo l'appellante avversato la qualificazione del credito, come credito previdenziale, sul presupposto che essa in nulla confliggesse con il diritto a percepire i relativi crediti accessori, oltre al TFR, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 L. 297/82 e dell'art. 429 cod.proc.civ. a mente dei quali è previsto, a carico del Fondo, il pagamento del TFR e dei relativi accessori, impregiudicata la collocazione formale delle attività del Fondo tra quelle ritenute previdenziali e la previsione di un identico iter procedurale per l'istruzione e la trattazione delle domande di competenza dell'INPS.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi