Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46568

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46568
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • C S nato a Francavilla Fontana il 30/04/1960 • C C nato a Francavilla Fontana il 26/07/1989 avverso l'ordinanza del 25/03/2022 del Trib. Libertà Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale;
udita la relazione svolta dal relatore dott. L A;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. P M, che ha concluso riportandosi alla requisitoria e chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. G C del foro di Roma per delega orale dell'avv. M F del foro di Brindisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/03/2022 il Tribunale di Lecce rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse di C S e C C avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce del 09/03/2022, con la quale gli stessi erano stato sottoposti alla misura, il primo, della custodia cautelare in carcere e, il secondo, degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione di estorsione aggravata in concorso, in qualità di esecutori materiali della condotta da altri commissionata, in danno di soggetti costretti a consegnare una somma di denaro percepita a titolo di indennizzo assicurativo per un sinistro mai verificatosi.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli indagati, con un unico atto, sulla base di sei motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. per la mancanza di autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare da parte del gip, questione in ordine alla quale il tribunale non si era pronunciato;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 629 cod. pen. e agli artt. 192, 271, 273 comma 1 bis cod. proc. pen. per l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione contestato al capo 41), per l'assenza, in particolare, di minacce costrittive e dell'altrui danno, tale non potendosi ritenere la condotta consistita nel far leva sulla caratura criminale di un congiunto, Capobianco Giancarlo, soggetto condannato per associazione mafiosa, e dello stesso Silvio, compromesso da precedenti penali, in assenza della prospettiva, ancorché implicita, di subire un grave pregiudizio, come confermato dagli esiti delle intercettazioni ambientali (l'esatta ricostruzione della vicenda consentiva di rilevare altresì come la persona offesa non avesse subito alcun danno patrimoniale);
- vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273 comma 1 bis, 393 e 629 cod. pen. per l'omessa riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che i ricorrenti avevano agito su mandato di Galiano Luigi, per esigere somme a costui dovute dalla persona offesa a titolo di spese legali ed anticipazioni per spese mediche;
- vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate (artt. 61 n. 2 e 628 comma terzo cod. pen.), in quanto la prima (aggravante teleologica) non si giustificava a fronte dell'unico capo di incolpazione provvisoria e le altre non trovavano riscontro nella dinamica dell'azione delittuosa, caratterizzata da momenti differenti di interlocuzione con la persona offesa, senza la contestuale presenza di più persone nel luogo in cui si realizzava la minaccia ed appostamento in prossimità della banca dove erano stati posti all'incasso gli assegni;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto cod. perì. e 444 e 445 cod. proc. pen, circa la posizione di C S dovendosi ritenere ingiustificata la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base delle risultanze del casellario giudiziale e della mancata precedente dichiarazione in sentenza di recidivo;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per la non attualità ed episodicità del fatto, risalente nel tempo, all'anno 2019, senza ulteriori rilievi, nonostante la prosecuzione delle indagini.
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