Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 09521

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 09521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09521
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da DEFILIPPI CLAUDIO n. a La Spezia il 23/7/1968,in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale Defilippi e Associati, persona offesa nel proc. a carico di B V e B S per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen.,avverso l'ordinanza del Gip di La Spezia in data 22/06/2017 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 7/02/2018 la relazione fatta dal Consigliere A M D S;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.S, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di La Spezia, in esito ad udienza camerale partecipata, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di B V e B S , ritenendo la natura squisitamente civilistica della controversia e, comunque, la tardività della querela sporta.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Defilippi a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 la violazione del diritto al contraddittorio, alla parità delle armi e alla difesa della vittima del reato;
l'errore nella valutazione del termine per la presentazione della querela;
la violazione degli artt. 3,24,111 Cost. e degli artt. 6 Convenzione europea dei Diritti dell'uomo , 20,21,47,48,49 Carta Diritti Fondamentali dell'Unione europea nonché la violazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato. La difesa del ricorrente lamenta che il Gip nel disporre l'archiviazione abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine utile per la proposizione dell'istanza punitiva, da collocarsi alla data del 19/12/2016 allorchè la p.o. aveva acquisito la certezza che gli indagati non intendevano adempiere all'obbligazione di pagamento degli onorari professionali dovuti per prestazioni legali effettuate nel loro interesse. Segnala, altresì, la ravvisabilità nei fatti anche degli estremi della truffa e assume che, al fine di provare la sussistenza degli illeciti ipotizzati, risultavano indispensabili le attività investigative indicate nell'atto di opposizione, delle quali il Gip ha incongruamente ritenuto l'irrilevanza con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e della garanzie, anche di fonte sovranazionale, riconosciute alle vittime di reato.
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