Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 09521

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 09521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09521
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da DEFILIPPI CLAUDIO n. a La Spezia il 23/7/1968,in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale Defilippi e Associati, persona offesa nel proc. a carico di B V e B S per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen.,avverso l'ordinanza del Gip di La Spezia in data 22/06/2017 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 7/02/2018 la relazione fatta dal Consigliere A M D S;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.S, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di La Spezia, in esito ad udienza camerale partecipata, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di B V e B S , ritenendo la natura squisitamente civilistica della controversia e, comunque, la tardività della querela sporta.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Defilippi a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 la violazione del diritto al contraddittorio, alla parità delle armi e alla difesa della vittima del reato;
l'errore nella valutazione del termine per la presentazione della querela;
la violazione degli artt. 3,24,111 Cost. e degli artt. 6 Convenzione europea dei Diritti dell'uomo , 20,21,47,48,49 Carta Diritti Fondamentali dell'Unione europea nonché la violazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato. La difesa del ricorrente lamenta che
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