Cass. civ., sez. VI, sentenza 28/05/2014, n. 12002
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Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19554/2012 proposto da:
ON PE (LNRGPP68B8I548G) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DISTEFANO Giuseppe giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CESAME ITALIA S.R.L.;
- intimata -
avverso il provvedimento n. 859/2012 del TRIBUNALE di CATANIA del 12/06/2012, depositato il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato CLAUDIA CALAFIORE (delega avvocato PE DISTEFANO) difensore del ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento depositato in data 12 luglio 2012, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente, dipendente della Cesame Italia s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania in data 13/3/2009, avverso il decreto del giudice delegato al fallimento che aveva considerato inammissibile per tardività la domanda (tardiva) di ammissione al passivo, avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. (in relazione al licenziamento intimato dalla curatela fallimentare in data 13/9/2010 e, quindi, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, avvenuta il 17/11/2009). Ad avviso del Tribunale, correttamente il giudice delegato aveva ritenuto che, al momento della presentazione della domanda tardiva (10/1/2011), fosse decorso il termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4, atteso che il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo risaliva al 17/11/2009 e che, alla data dell'intervenuto licenziamento (13/9/2010), il lavoratore aveva ancora a disposizione, fino alla scadenza dell'anno, un tempo congruo (due mesi) per gli adempimenti necessari alla predisposizione della domanda (tardiva) di ammissione al passivo (essendo da escludere la possibilità, non normativamente prevista, di un nuovo termine annuale decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e dovendo farsi applicazione, per la valutazione di ammissibilità, delle regole generali di cui alla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4). Rilevava, in ogni caso, il Tribunale la mancata allegazione al ricorso della documentazione comprovante la sussistenza del credito e, dunque, una carenza impeditiva dell'ammissione al passivo, considerato che in una situazione del genere non erano legittimamente invocabili i poteri d'ufficio.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il lavoratore affidandosi a tre motivi.
La curatela del fallimento della Cesame Italia s.r.l. è rimasta solo intimata.
Il lavoratore ha depositato all'udienza pubblica del 7 aprile 2012 memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria depositata dalla difesa del ricorrente il giorno 7 aprile 2014 (e cioè lo stesso giorno della udienza) poiché l'art. 378 cod. proc. civ., dispone che le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
2. Con il primo motivo e secondo motivo il ricorrente denuncia:
"Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101, comma 4, nonché degli artt. 3 e 24 Cost.;
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5)". Si duole dell'interpretazione della L.
Fall., art. 101, comma 1, privilegiata dal Tribunale ed evidenzia che il non aver operato alcuna distinzione, al fine del decorso del termine per la proposizione della domanda tardiva di ammissione al passivo, tra crediti maturati prima dell'apertura del fallimento e crediti maturati nel corso