Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2004, n. 5500
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V A - Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
C E, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati F c, A o, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO LA DOMOCRATICA S PIETRO CASERTA, in persona dell'Amministratore pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1177/01 del Giudice di pace di CASERTA, depositata il 25/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. G S;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. U F con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 12.10.01 alla controparte, E C impugna ex art. Ili Cost. la sentenza 25.5.01 con la quale il giudice di pace di Caserta ha respinto l'opposizione ch'egli aveva proposta avverso il decreto ingiuntivo per L. 1.025.240 ottenuto nei suoi confronti dal Condominio La Democratica S. Pietro per il pagamento di oneri condominiali relativi a lavori approvati con delibera assembleare 28.6.00.
Con 11 primo motivo, censura 11 ricorrente l'impugnata sentenza per violazione delle norme sulla competenza, avendo egli eccepito la nullità della delibera assembleare 28.6.00 con la quale erano stati approvati lavori del complessivo valore di L. 12.000.000. Il motivo non merita accoglimento, dacché la questione non risulta tempestivamente sollevata innanzi al giudice a quo. In vero, dall'avere l'art. 38 CPC - nella formulazione risultante dalla novellazione operata con l'art. 4 della legge n. 353 del 1990, espressione del principio di rapida formazione delle preclusioni - posto come limite temporale ultimo per l'eccezione o il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia e valore, nonché per territorio nei casi previsti dall'art. 28 CPC, la prima udienza di trattazione, discendono l'insindacabilità ed irretrattabilità della competenza del giudice innanzi al quale dette ipotesi d'incompetenza non siano state eccepite, o rilevate d'ufficio dallo stesso giudice, entro detto termine, onde la relativa eccezione non può più essere sollevata nel successivo corso del processo stante la già verificatasi preclusione(Ca3S. 21.3.01 n. 4021, 13.2.97 n. 1311. Con il secondo motivo, censura formalmente il ricorrente l'impugnata sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità delle delibere assembleari poste dalla controparte alla base della pretesa fatta valere con l'istanza d'ingiunzione svolgendo, peraltro, al riguardo, anche sostanziali censure per violazione di norme di diritto. Il motivo non merita accoglimento.
Quanto alle pretese violazioni od erronee applicazioni delle norme di legge, infatti, devesi rilevare come la sentenza del giudice di pace, ove resa in una controversia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposizione normativa - art. 113/11 CPC, nel testo sostituito, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 L 21.11.91 n. 374, che ha portato il giudizio così regolato nell'alveo della cosiddetta equità formativa o sostitutiva, non correttiva od integrativa - anche se 11 giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme o principi di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola d'equità;ciò che già ritenevasi per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, devesi ritenere per quelle del giudice di pace, cui non è posta neppure la limitazione della rispondenza della decisione ai "principi generali della materia", vincolanti in passato il detto giudice conciliatore ma non, per manifesta espunzione della relativa previsione dalla normativa vigente, il giudice di pace.
Onde la sentenza pronunziata da quest'ultimo a norma dell'art. 113/11 è impugnabile con ricorso per Cassazione soltanto in relazione ad errores in procedendo e non anche ad errores in iudicando, atteso che il giudizio d'equità per sua stessa natura sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore, salvo il rispetto delle norme costituzionali e delle norme di diritto comunitario di rango superiore alle ordinarie.
Le censure mosse dal ricorrente per violazione di norme non attengono ad alcuna delle menzionate eccezioni al criterio
dell'inimpugnabilità delle decisioni adottate ex lege secondo equità dal giudice di pace, giacché la contestata assunzione dei principi interpretativi richiamati dal giudice stesso in un'accezione difforme, rispetto all'interpretazione di essi prospettata dal ricorrente, esatta o meno che quest'ultima possa essere considerata, comporta non la violazione o falsa applicazione della norma ma la lettura di essa in chiave equitativa, non denunziabile di per sè stessa con il ricorso per Cassazione secondo il richiamato principio generale, onde le censure de quibus non possono essere considerate ammissibili.
Devesi, poi, considerare come la sentenza resa dal giudice di pace ex art. 113/11 CPC possa formare oggetto di censura in sede di legittimità per vizio di motivazione soltanto ove affetta da nullità, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio deciderteli ed, ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione radicalmente ed insanabilmente contradditto- ria.
Nell'impugnata sentenza non è obiettivamente riscontrabile alcuno dei menzionati vizi motivazionali, dacché il giudice di pace ha posto alla base dell'adottata decisione un'argomentata disamina del caso concreto in relazione ai principi di diritto ritenuti ad esso applicabili;indipendentemente dalla già rilevata incensurabilità della correttezza giuridica di tali argomentazioni, devesi, comunque, escludere ch'esse non rappresentino un'adeguata e logica motivazione, giacché non solo evidentemente forniscono delle ragioni alla decisione, ma va loro riconosciuto il pure già evidenziato tipico carattere dell'equità formativa o sostitutiva.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.