Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14667

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione "di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora - include anche la controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come "atto dell'esecuzione" del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto relative ad auto già demolite.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14667
Data del deposito : 5 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. M M R - Presidente di Sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro
IACOVONE ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano 105, presso l'avv. Trotta Nicola, rappresentata e difesa dall'avv. N A giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e
EQUITALIA POLIS S.p.A. (già Equitalia Serit S.p.A. e SRT S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Faravelli 22, presso l'avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dei controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 330/08, del 29 aprile 2008, depositata in pari data, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;

udito l'avv. Grassi per delega per Equitalia Polis S.p.A.;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne una opposizione all'esecuzione presso terzi intrapresa sulla base di cartelle esattoriali relative al preteso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi