Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2023, n. 15833

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2023, n. 15833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15833
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 490/2015R.G. proposto da Immobil Planargia di Peralta P C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , P P e S S M, elettivamente domiciliati in Roma, via Panama n. 95, presso lo studio dell’avv. F P, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
–ricorrenti – –controricorrenti incidentali –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – e nei confronti di Oggetto: Tributi- Avviso di accertamento -Indagini bancarie.Cons. est. G.M. Nonno Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Nuoro, in persona del Direttore pro tempore;
–intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 185/04/14, depositata il 16maggio 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, che ha concluso peril rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 185/04 /1 4 del 16 /0 5 /201 4 , la Commissione tributaria regionale della Sardegna ( di seguito CTR) dichiarava inammissibilel’appello proposto da Immobil Planargia di Peralta P C. s.n.c. (di seguito IP), e dai soci P P e M S S nei confronti della sentenza n. 18/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Nuoro (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente e dai singoli soci nei confronti di tre avvisi di accertamento, l’uno nei confronti di IP per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2004 e gli altri due nei confronti di ciascuno dei soci per IRPEF relativa al medesimo anno d’imposta.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti, con l’avviso di accertamento nei confronti della società l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto alla rettifica del reddito Cons. est. G.M. Nonno in relazione alle risultanze degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti del socio Peralta, con conseguente imputazione del maggior reddito per trasparenza ai soci.

1.2. La CTRmotivava il rigetto dell’ appello di IP e soci osservando che: a)i motivi di doglianza concernenti la mancata allegazione delle ragioni legittimanti la verifica fiscale, l’eccezione di costituzionalità e la violazione del contraddittorio dovevano ritenersi inammissibili per mera reiterazione di quanto già dedotto in primo grado;
b) l’Amministrazione finanziaria aveva legittimamente proceduto ad accertamenti bancari sui conti correnti dei soci in presenza di una grave anomalia, rappresentata dalla assenza di un conto corrente della società;
c) l’avviso di accertamento era correttamente motivato e gli appellanti non avevano fornito ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione dal giudice di primo grado.

2. IP e soci impugnavano la sentenza della CT R con ricorso per cassazione, affidatoa nove motivi .

3. AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 2, IP e soci deducevano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 53 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.
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