Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 21218

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 21218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21218
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11256/20 proposto da: -) Air Sea Land F B s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,i elettivamente domiciliato a Roma, via Giovan i -4323agt_ avv...r4 ov9-viv B T n. 4Vidifeso da-gli avvocati A T e N V in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) Rappresentante Generale per l'Italia degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1571953, elettivamente domiciliato a Roma, via Malcesine n. 30, difeso dagli avvocati G P e G M in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 24 marzo 2020 n. 793;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 A C, agendo su incarico di F C, affidò alla società di trasporti Air Sea Land di F B s.r.l. (d'ora innanzi, R.G.N. 11256/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 per brevità, la "ASL") una partita di oggetti di antiquariato, affinché fossero consegnati ad un destinatario spagnolo, che li aveva acquistati per l'importo di 1.000.000 di euro. A C stipulò un'assicurazione con i Lloyd's of London, a copertura del rischio di perdita della merce durante il trasporto. Durante il trasporto la merce venne trafugata. Gli assicuratori dei Lloyd's of London, che avevano assicurato la merce contro il rischio di perdita, indennizzarono F C con la somma di euro 750.000, e contestualmente dichiararono di volersi surrogare nei diritti di questi e di A C nei confronti della ASL.

2. Esponendo i fatti di cui sopra, nel 2013 i Lloyd's of London convennero dinanzi al Tribunale di Milano la ASL, chiedendone la condanna alla rifusione dell'indennizzo assicurativo pagato a F C, ai sensi dell'art. 1916 c.c.. La ASL si costituiva regolarmente eccependo di avere svolto il ruolo di mero spedizioniere;
che in ogni caso non era stato comunicato il valore della merce;
che comunque il vettore era tenuta a rispondere nei limiti di cui all'articolo 1696 c.c.;
che una parte della refurtiva era stata comunque recuperata e venduta dal proprietario, con conseguente diminuzione del danno risarcibile.

3. Con sentenza 4 settembre 2018 n. 8716 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, sul presupposto che i Lloyd's of London non avessero validamente dimostrato il reale valore della merce andata perduta, e di conseguenza la congruità dell'indennizzo pagato all'assicurato. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

4. Con sentenza 24 marzo 2020 n. 793 la Corte d'appello di Milano accolse il gravame e condannò la ASL al pagamento in favore dei Lloyd's of London della somma di euro 750.000, oltre accessori. La Corte d'appello ritenne che: R.G.N. 11256/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 a) sulla sussistenza della responsabilità del vettore si fosse formato il giudicato interno, mercé la mancata interposizione di appello incidentale da parte della ASL;
b) la prova del danno risarcibile era rappresentata dalla transazione stipulata tra assicurato ed assicuratore, dalla quale risultava l'esistenza del contratto di assicurazione l'importo dell'indennizzo pagato dal primo al secondo.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla ASL, con ricorso fondato su cinque motivi. I Lloyd's of London hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sei diverse norme del codice civile. Nella illustrazione del motivo si sostiene, in buona sostanza, che l'accordo raggiunto tra assicurato ed assicuratore circa la misura dell'indennizzo non poteva costituire prova, nel giudizio fra assicuratore del terzo responsabile, del valore della merce sottratta. A fondamento di questa conclusione la ricorrente deduce che: lp, -) il contratto di transazione stipulata tra assicurato ed assicuratore è, rispetto al terzo responsabile, res inter alios acta;
-) il terzo responsabile può opporre all'assicuratore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato surrogato, senza in ciò essere vincolato dall'avvenuta stipula d'una transazione tra assicurato ed assicuratore;
-) in ogni caso mancava nel caso di specie la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dei Lloyd's of London nelle mani dell'assicurato.
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