Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/04/2013, n. 10064

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In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/04/2013, n. 10064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10064
Data del deposito : 26 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di sez. -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25475-2008 proposto da:
T.L.T. , elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 175 rappresentata e difesa dall'avvocato COPPOLA LODI NUNZIA, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.C. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDI LUIGI, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1759/2007 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 27/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dalla signora T.L. al precetto notificatole il 6 luglio 2005 dal signor I.C. , già coniuge dell'opponente, per il
pagamento di somme dovute per il mantenimento del figlio. L'opponente contestava l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, trattandosi di decreto emesso dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di divorzio, e gravato da reclamo davanti alla corte d'appello. Il tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie la norma, interpretata estensivamente, contenuta nella L. n. 74 del 1987, art. 4 (comma 11 previgente) come modificato da ultimo dalla L. n. 80 del 2005, laddove al comma quattordici afferma che, per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la signora T. con due mezzi d'impugnazione. Resiste il signor I. .

3. Con ordinanza interlocutoria in data 15 giugno 2012, la prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente della corte, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili, rilevando l'esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici della corte sulla questione dell'esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio emessi dal tribunale, in pendenza di reclamo.
RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i due mezzi d'impugnazione, entrambi proposti sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia rispettivamente la violazione dell'art. 741 c.p.c., che stabilisce espressamente che i provvedimenti pronunciati in primo grado acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo;
e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 14 - come novellato dalla L. n. 80 del 2005 - a norma del quale, per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.
Il ricorso verte dunque sulla questione dell'immediata efficacia esecutiva dei provvedimenti di revisione delle condizioni del divorzio, emessi in primo grado dal tribunale "in camera di consiglio", secondo quanto prevede la L. 898 del 1970, art. 9 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987. 5. Con ordinanza interlocutoria in data 15 giugno 2012, la prima sezione civile, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha rilevato l'esistenza, sul punto decisivo della controversia, dell'esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio, di un contrasto tra due precedenti della corte, per dirimere il quale è stato sollecitato l'intervento di queste sezioni unite.
La prima sentenza, 27 aprile 2011 n. 9373 , ha affermato il principio che il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione previsto dall'art. 710 c.p.c. non è immediatamente esecutivo, ma lo è solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell'art.741 c.p.c. Si è osservato a questo proposito che, mentre la novella
29 luglio 1988, n. 331, art. 1 richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 14, il quale dispone la
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio di divorzio, regola estesa dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 23 ai giudizi di separazione personale, ma non a
quelli di modifica del regime di separazione. Sebbene di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado il carattere non esecutivo del decreto di primo grado di modifica delle condizioni di separazione appaia come una sorta di residuo affatto eccezionale in una materia come quella familiare, che richiede tempestività e snellezza applicativa, la discrezionalità utilizzata dal legislatore renderebbe manifestamente infondata una questione di costituzionalità.
La più recente sentenza 20 marzo 2012 n. 4376 ha al contrario affermato che il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., è immediatamente esecutivo, in quanto a esso non si
applica il differimento dell'efficacia esecutiva previsto in via generale dall'art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali. La conclusione, in consapevole contrasto con il precedente già ricordato, è sorretta da un'approfondita analisi del testo dell'art.710 c.p.c., novellato dalla L. 29 luglio 1988, n. 331. Si osserva che
il comma 1 è espressamente ed esclusivamente riferito all'atto introduttivo del procedimento, e il rimando alle forme del procedimento in camera di consiglio potrebbe essere esteso a tutti gli altri aspetti del procedimento regolato solo se il contenuto della disposizione regolativa si fermasse a questa norma. I commi 2 e 3 dello stesso articolo, disciplinando alcuni aspetti del procedimento, dimostrerebbero invece che il rinvio alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio non è integrale, e che anzi l'autonoma disciplina dettata su aspetti importanti - quali il contraddittorio e l'istruttoria - è profondamente diversa da quella dettata dagli artt. 737-742 c.p.c.. In particolare, risulta decisiva - in questa ricostruzione - la previsione, nel

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