Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/02/2021, n. 04854

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/02/2021, n. 04854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04854
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21606-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n. 41/2020 depositata il 21/07/2020 nella causa tra: M GNNI;
- ricorrente non costituito in questa fase -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso gli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO e L C;
- resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. M G, ex dipendente dell'Ente Nazionale Assistenza di Volo (di seguito ENAV) ha adito il Tribunale ordinario di Lecce per sentire accertare, nei confronti dell'INPS, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, del quale è titolare dal marzo 2014;

2. il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice contabile;

3.1a Corte dei conti, Sezione regionale per la Puglia - innanzi alla quale il giudizio è stato riassunto - con ordinanza n. 41 del 2020 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice contabile sul presupposto che si controvertesse di trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e non dello Stato;

4. l'Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;

5. l'INPS ha depositato memoria difensiva;

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. va affermata la giurisdizione del giudice ordinario;
Ric. 2020 n. 21606 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- 7.1a controversia per la quale M G ha agito per il trattamento pensionistico attiene alla riliquidazione della pensione, concessa e liquidata secondo il regime dell'AGO, con il computo dell'aumento del 18 per cento sulla base pensionabile di cui all'art. 4 legge n. 248 del 1990;

8. il tema controverso attiene alla riliquidazione del trattamento pensionistico di ex dipendente dell'ENAV, in servizio presso l'ente dal 1° aprile 1998 (transitato dall'amministrazione della difesa con liquidazione di indennità una tantum in luogo di pensione), e dunque da epoca successiva alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente pubblico economico (ENAV), avvenuta il 10 gennaio 1996 (poi ulteriormente trasformato in società per azioni), data costituente il discrimine temporale per la conservazione del regime pensionistico, secondo le regole per il personale delle pubbliche amministrazioni, per i soli dipendenti già in servizio all'atto della privatizzazione, salva la facoltà, per questi ultimi, di optare, entro sei mesi, per il regime pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria;
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