Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2022, n. 05514
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGEST Consorzio Gestioni in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura stesa a margine del ricorso, dall'Avvocato G C d Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il Dott. G M, al corso Duca di Genova n. 191 in Roma;- ricorrente - contro (50\_ Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente - avverso la sentenza n. 78, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, il 22.3.2013, e pubblicata il 22.3.2013;ascoltata la relazione svolta dal Consigliere P D M;nessuno essendo comparso per le parti;raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale G L, che ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 21.4.2008 (ric., p. 1) alla Cogest Consorzio Gestioni, l'avviso di accertamento n. R3V030100096, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2005, per il valore dichiarato di 210.000,00 Euro. L'atto impositivo traeva origine da Processo Verbale di Costatazione (PVC) redato dalla Guardia di Finanza, con il quale era stata rilevata l'indeducibilità di invocati costi relativi ad operazioni ritenute inesistenti, nonché l'omessa dichiarazione dell'avanzo di esercizio. 2. Il Consorzio impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l'atto impositivo risultasse fondato "su indizi generici privi di riscontro probatorio" (sent. CTR, p. II). 3. La decisione sfavorevole conseguita in primo grado era gravata di appello dall'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa. La CTR riteneva infondato l'accertamento in relazione alle fatture emesse dall'ITW Srl, mentre riformava la decisione di primo grado ed affermava la validità ed efficacia dell'avviso di accertamento in relazione alle ulteriori fatture contestate, perché emesse da operatori economici: Ecoprocess, Gedip, Simi e Stella Carmelo, che non erano stati accreditati presso gli stabilimenti industriali in cui avrebbero operato, e pertanto nessuno dei loro dipendenti avrebbe potuto eseguire le prestazioni attestate nei documenti contabili. La CTR nulla diceva in ordine all'omessa dichiarazione dell'avanzo di esercizio da parte del Consorzio. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la Cogest, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale G L, ha anche fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 39 e 42, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell'art. 56, comma 5, del Dpr n. 633 del 1972, ed ancora dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato la pur contestata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, che si limita a rinviare acriticamente al PVC redatto dalla Guardia di Finanza. 2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la Cogest censura la nullità della sentenza adottata dalla CTR, e comunque la violazione dell'art. 73 del Dpr n. 917 del 1986, dell'art. 53 della Costituzione, dell'art. 67 del Dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 127 del Dpr n. 917 del 1986, in conseguenza della mancata pronuncia della CTR in ordine alla questione della omessa dichiarazione dell'avanzo di gestione da parte del ricorrente. 3. Con il terzo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della impugnata sentenza della CTR, e comunque la violazione dell'art. 73 del Dpr n. 917 del 1986, dell'art. 53 della Costituzione, dell'art. 67 del Dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 127 del Dpr n. 917 del 1986, in cui è incorso il giudice dell'appello in relazione al recupero a tassazione dei costi riportati nelle "fatture emesse da Ecoprocess, Gedip, Simi e Stella Carmelo ... A tal proposito valgono gli stessi argomenti di cui al 'secondo motivo' da ritenersi qui integralmente richiamati e trascritti" (ric., p. 24 s.).
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