Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2018, n. 32782
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In tema di elezione dei Consigli degli ordini forensi, ferma la necessaria individualità delle candidature prevista dall'art. 8 della l. n. 113 del 2017, è ammessa l'aggregazione di più candidati ai soli fini della propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la quale non impone un limite massimo di candidati aggregabili, sicchè la propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo dei 2/3 degli eleggibili di cui all'art. 7 d. m. n. 170 del 2014 può determinare solo conseguenze di natura deontologica, ma non invalidare la successiva competizione elettorale.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA 3 2782118 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSO IN GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - MATERIA ELETTORALE FORENSE ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - Ud. 4/12/2018 - - Presidente Sezione - PU ANTONIO MANNA R.G.N. 26056/2018 Presidente Sezione - ETTORE CIRILLO hon 32782 Rep. Consigliere - LUCIA TRIA - C. I FRANCO DE STEFANO Consigliere - - F.N. - Consigliere - A DZO - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Rel. Consigliere - ALDO CARRATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26056-2018 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato P S, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 596 78 11, presso lo studio dell'avvocato M V, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;
- controricorrente -
nonché
contro
OLLA' GIOVANNA, MUSSONI ANDREA, SANTORO CLELIA, TOSI GIACOMOAMEDEO, FRISONI GIANNI, BARBIERI SABRINA, CAPPELLINI MONICA, CAVEZZALE ERIKA, FESTA EUGENIO, GAMBERI FABIO, GUALTIERI MAURO, ROSSI MONICA, LUPO FILIPPO, RONCI UMBERTO, BARTOLOMEI BRUNO EMANUELA, CECCARELLI ADELE, SAVERIO, FALCO GENNARO, PALMETTI ELISA, TRISTANI ANTONIO, VASELLI CINZIA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 84/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 19/07/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/2018 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Aldo G ed Andrea Mussoni.
FATTI DI CAUSA
1. Con rituale ricorso dell'11 dicembre 2017 l'avv. Aldo G, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini, proponeva reclamo dinanzi al Consiglio Nazionale forense - avverso la delibera di proclamazione dei 15 consiglieri eletti (tra cui lo stesso ricorrente) adottata a seguito della celebrazione delle operazioni elettorali dei nuovi consiglieri presso il suddetto Ordine, tenutasi dal 29 novembre al 1° dicembre 2017, contestando, sul piano generale, la regolarità delle stesse operazioni elettorali, deducendo la violazione della normativa primaria e secondaria in materia e confutando la legittimità della stessa normativa primaria. In particolare, il reclamante - con riferimento alle ritenute violazioni di legge - lamentava: a) l'intervenuta violazione del diritto di accesso che si assumeva essere stata posta in essere dalla Commissione elettorale e dal Consiglio dell'Ordine degli 2 -avvocati uscente, avuto riguardo: alla circostanza che il COA, malgrado l'espressa richiesta, aveva negato sia l'indirizzario elettronico degli iscritti che l'elenco cartaceo aggiornato degli stessi;
- alla mancata indicazione sul sito internet dello stesso COA dei nominativi degli avvocati candidati, così pregiudicando il diritto a ricevere un'informazione completa in proposito;
b) la violazione dell'art. 7, comma 5, del D.M. n. 170/2014, sul presupposto dell'avvenuta rilevazione che cinque candidati si erano presentati in due liste diverse, così infrangendo l'obbligo di candidarsi per una sola lista;
c) la violazione dell'art. 5 della legge n. 113/2017 atteso che la Commissione elettorale aveva esteso il divieto di propaganda elettorale e, in modo particolare, aveva disposto la rimozione dei manifesti della lista in cui si era candidato esso reclamante dai locali del Tribunale la sera precedente la tenuta delle elezioni;
d) la violazione dell'art. 3, comma 4, della citata legge n. 113/2017, con riferimento alla incandidabilità in caso di espletamento di un doppio mandato precedente;
e) la mancata previsione di legge - in ordine alla contestazione della legittimità delle disposizioni della normativa in materia - sull'incompatibilità tra componente della Commissione elettorale e componente del C.D.D. eletto dal Consiglio uscente, con consequenziale presumibile difetto di terzietà, nonché l'illegittimità dell'art. 2 della medesima legge n. 113/2017, laddove la norma in relazione alla presentazione delle liste limitava il diritto all'elettorato - passivo di tutti gli iscritti. Sulla scorta delle assunte violazioni l'avv. G invocava, quindi, la declaratoria di annullamento delle elezioni e della conseguente delibera di proclamazione degli eletti.
2. Si costituiva, con memoria ritualmente depositata, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini che, nel contestare tutte le doglianze prospettate dal reclamante, chiedeva il rigetto della speciale impugnazione proposta. Con sentenza n. 84 del 2018 (depositata il 19 luglio 2018), il Consiglio nazionale forense rigettava integralmente il formulato reclamo. 3 3. A sostegno dell'adottata decisione il C.N.F. dopo aver ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire dell'avv. G (nonostante egli fosse stato eletto a seguito dell'impugnata elezione, con la correlata sua proclamazione), sul presupposto che egli aveva inteso tutelare non la propria situazione giuridica bensì far valere un interesse diffuso quale iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati - rigettava il primo motivo di natura procedurale, poiché la doglianza relativa alla supposta violazione del diritto di accesso all'albo elettronico degli avvocati avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione dinanzi al TAR competente, dal momento che al C.N.F. è riservata la sola cognizione dei reclami avverso i risultati elettorali, dovendosi considerare la norma di cui all'art. 28, comma 12, della legge n. 247/2012 come di stretta interpretazione. Il C.N.F. rilevava che anche con riguardo al motivo concernente la denuncia della mancata evasione della richiesta di ottenere copia dell'elenco dei soggetti che avevano proposto la candidatura (oltretutto proposta in data antecedente rispetto a quella il cui la Commissione elettorale aveva ammesso i richiedenti alla competizione elettorale) era carente di giurisdizione sulla base delle stesse ragioni spese in ordine all'appena esaminata doglianza. Infondata era ritenuta pure la denuncia riguardante la supposta violazione del divieto di candidarsi in più liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, poiché, in effetti, i cinque candidati che erano stati considerati incorsi in tale violazione non avevano, in effetti, proposto la candidatura in due liste distinte bensì si erano costituiti nell'aggregazione di un comune programma elettorale che era stato pubblicizzato in sede di propaganda elettorale, in conformità