Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2022, n. 46245
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI CATIA nato a VITERBO il 26/06/.1966 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
VALENTINA MANUALI
Il PG conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. G M Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da C M avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dalla ricorrente. Dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il sequestro preventivo è stato eseguito, rispetto al profitto indicato in euro 201.520,28, per euro 64.156,58 su beni immobili.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia;
la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Viterbo. Ai fini l'individuazione del giudice competente ex art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto considerare come luogo di consumazione del reato il luogo di residenza in Viterbo del soggetto attivo del reato o, in subordine, il luogo di accertamento del reato avvenuto grazie all'attività dell'Agenzia delle Entrate di Roma. La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel determinare la competenza ex arc. 8 cod. proc. pen., non si baserebbe sugli atti di indagine: non vi sarebbe prova che i modelli F24 utilizzati per l'indebita compensazione siano stati inviati dallo studio della dott.sa Maria Antonietta Agostini, in Menziana, territorio rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. Poiché il reato contestato si consuma mediante l'invio telematico del modello F24 all'Agenzia delle Entrate competente, il Tribunale del riesame, in applicazione della giurisprudenza riportata nel ricorso, non avrebbe dovuto adoperare il criterio del luogo di accertamento del reato, bensì quello della residenza della ricorrente o, in subordine, secondo il criterio ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate di Roma svolto gli accertamenti.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di assenza della motivazione sull'eccezione di nullità, per la mancanza di motivazione sul periculum in mora, del decreto genetico di sequestro preventivo, proposta con il riesame, che sarebbe stata presente solo sul fumuscommissi deficti. Mancherebbe la motivazione sulla necessità di anticipare gli effetti della confisca. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile i prricipi della sentenza delle Sezioni Unite n.36959 del 2021, che impone di motivare anche la sussistenza del periculum, ritenendo erroneamente che le Sezioni Unite avrebbero circoscritto tale principio alla sola confisca facoltativa, mentre sulla confisca obbligatoria avrebbero espresso un obiter dictum, in contrasto con la motivazione della sentenza, in parte riportata nel ricorso. Il decreto genetico di sequestro preventivo del 10 novembre 2021 sarebbe del tutto privo della motivazione sul periculum in mora;
di ciò darebbe atto anche il Tribunale del Riesame che, nel rigettare l'eccezione di nullità, avrebbe ammesso la mancanza di motivazione, ma l'avrebbe integrata in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. applicabile anche nel riesame reale. Il potere integrativo della motivazione presuppone una minima indicazione nel provvedimento del percorso logico-giuridico seguito, anche se insufficiente. In questo caso, la motivazione sarebbe assente;
il Tribunale del riesame, in applicazione degli artt. 322, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento genetico e non integrare la motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'esecuzione del provvedimento su beni intestati a soggetti giuridici diversi dall'indagata, in assenza di indizi circa sull'interposizione fittizia. Sarebbero stati sottoposti a sequestro anche beni della Immobil Mec s.r.l. e Ec Eventi srls., terze rispetto ai fatti reato, di cui l'indagata sarebbe la legale rappresentante. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'interesse dell'indagata ad agire in giudizio per tali società.
2.4. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia in favore di quella di Viterbo, è manifestamente infondato.
1.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto. Ai sensi del comma 1, «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Il comma 2 stabilisce che «Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Infine, ai sensi del comma 3, «nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di ta:i luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale». Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. 1.2. È errata la
lette le conclusioni del PG
VALENTINA MANUALI
Il PG conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. G M Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da C M avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dalla ricorrente. Dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il sequestro preventivo è stato eseguito, rispetto al profitto indicato in euro 201.520,28, per euro 64.156,58 su beni immobili.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia;
la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Viterbo. Ai fini l'individuazione del giudice competente ex art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto considerare come luogo di consumazione del reato il luogo di residenza in Viterbo del soggetto attivo del reato o, in subordine, il luogo di accertamento del reato avvenuto grazie all'attività dell'Agenzia delle Entrate di Roma. La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel determinare la competenza ex arc. 8 cod. proc. pen., non si baserebbe sugli atti di indagine: non vi sarebbe prova che i modelli F24 utilizzati per l'indebita compensazione siano stati inviati dallo studio della dott.sa Maria Antonietta Agostini, in Menziana, territorio rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. Poiché il reato contestato si consuma mediante l'invio telematico del modello F24 all'Agenzia delle Entrate competente, il Tribunale del riesame, in applicazione della giurisprudenza riportata nel ricorso, non avrebbe dovuto adoperare il criterio del luogo di accertamento del reato, bensì quello della residenza della ricorrente o, in subordine, secondo il criterio ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate di Roma svolto gli accertamenti.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di assenza della motivazione sull'eccezione di nullità, per la mancanza di motivazione sul periculum in mora, del decreto genetico di sequestro preventivo, proposta con il riesame, che sarebbe stata presente solo sul fumuscommissi deficti. Mancherebbe la motivazione sulla necessità di anticipare gli effetti della confisca. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile i prricipi della sentenza delle Sezioni Unite n.36959 del 2021, che impone di motivare anche la sussistenza del periculum, ritenendo erroneamente che le Sezioni Unite avrebbero circoscritto tale principio alla sola confisca facoltativa, mentre sulla confisca obbligatoria avrebbero espresso un obiter dictum, in contrasto con la motivazione della sentenza, in parte riportata nel ricorso. Il decreto genetico di sequestro preventivo del 10 novembre 2021 sarebbe del tutto privo della motivazione sul periculum in mora;
di ciò darebbe atto anche il Tribunale del Riesame che, nel rigettare l'eccezione di nullità, avrebbe ammesso la mancanza di motivazione, ma l'avrebbe integrata in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. applicabile anche nel riesame reale. Il potere integrativo della motivazione presuppone una minima indicazione nel provvedimento del percorso logico-giuridico seguito, anche se insufficiente. In questo caso, la motivazione sarebbe assente;
il Tribunale del riesame, in applicazione degli artt. 322, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento genetico e non integrare la motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'esecuzione del provvedimento su beni intestati a soggetti giuridici diversi dall'indagata, in assenza di indizi circa sull'interposizione fittizia. Sarebbero stati sottoposti a sequestro anche beni della Immobil Mec s.r.l. e Ec Eventi srls., terze rispetto ai fatti reato, di cui l'indagata sarebbe la legale rappresentante. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'interesse dell'indagata ad agire in giudizio per tali società.
2.4. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia in favore di quella di Viterbo, è manifestamente infondato.
1.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto. Ai sensi del comma 1, «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Il comma 2 stabilisce che «Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Infine, ai sensi del comma 3, «nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di ta:i luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale». Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. 1.2. È errata la
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