Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/04/2022, n. 13207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/04/2022, n. 13207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13207
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9066-2021 proposto da: AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell'avvocato C B N, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO;

- ricorrenti -

contro

ANNICCHIARICO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

109, presso lo studio dell'avvocato S N E G, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 9066/2021 Numero sezionale 11674/2021 Numero di raccolta generale 13207/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 avverso la sentenza n. 42/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO CHE

1. la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Flee Management Company s.p.a.), aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a Lucia Annichiarico all'esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata in data 8 aprile 2016 da Meridiana Fly s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato le dette società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;
in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha condannato le società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto da quantificare in separato giudizio;

2. in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte di merito ha confermato la valutazione di prime cure circa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Meridiana Fly s.p.a. e Air Italy s.p.a., con la conseguenza che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da Meridiana Fly dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) Ric. 2021 n. 09066 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 9066/2021 Numero sezionale 11674/2021 Numero di raccolta generale 13207/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 società Air Italy s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro, come in concreto avvenuto;

3. in accoglimento del relativo motivo di reclamo proposto dalle società, la Corte ha rilevato che erroneamente il giudice di prima istanza aveva quantificato l’indennità risarcitoria avuto riguardo all’ultima retribuzione globale di fatto esattamente determinata, atteso che, come da richiesta, avrebbe dovuto limitarsi ad una condanna generica, rimettendo la determinazione del quantum a separato giudizio;
la Corte, invece, ha respinto il mezzo di impugnazione con cui le società avevano criticato la decisione del Tribunale per non aver detratto dalle 12 mensilità l’aliunde perceptum o percipiendum;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso con unico atto Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly) e Air Italy Fleet Managment Company s.p.a.- AIFMC (già Air Italy s.p.a., da ora AIFMC) sulla base di 4 motivi;
la parte intimata ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;

CONSIDERATO CHE

1. i primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis della l. n. 291 del 2004, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., criticando la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato che l’origine e la causa che aveva prodotto i licenziamenti collettivi del 2016 andava individuata nella situazione aziendale così come esistente nel giugno del 2011 e, pertanto, la platea di riferimento dei soggetti da estromettere non poteva che essere cristallizzata tra coloro che all’epoca erano occupati in azienda;
con il Ric. 2021 n. 09066 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 9066/2021 Numero sezionale 11674/2021 Numero di raccolta generale 13207/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2359, 2497 e 2094 cod. civ. e dell’art. 5 l. n. 223/1991, nonché dell'art.115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente un unico centro d’imputazione di interessi tra le società convenute in giudizio, anche a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione;
con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5) e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento Europeo n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125;
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