Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 02276

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 02276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02276
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.30672/2019, proposto da : GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO e MEDITERRANEA DE LLE ACQUE s.p.a., domiciliati in Roma , Via Ugo Balzani 6 , presso lo studio dell’avvocato A M, che li rappresenta e difende , uni- tamente all'avvocato A M;
-ricorrenti -

contro

LA CITTÀ METROPOLITANA DI GVA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA MZONE, CARLO SCAGLIA;
-controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GVA n. 298/2019,depositata il 14/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere R C. 2di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – C est. lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

G A G e la società Mediterranea delle Acque s.p.a. proponevano opposizione ex art. 18 l. 689/1981 avverso un’ordinanza ingiunzione del 2015 , con la quale - richiamato un verbale di accertamento del superamento dei limiti tabellari ex allegato 5, parte III d. lgs 152/2006 nel lo scarico di acqu e reflue urbane dall'impianto di depurazione di Valpolcevera – la Provincia (ora: Città metropolitana) di Genovaimponeva una sanzione ammini- strativa di 3.010,00 euro, per violazione degli artt. 101, co. 1 e 133, co.1 d.lgs. 152/2006 ( testo unico delle norme in materia ambienta- le). L’opposizione veniva rigettata in primo grado, con pronuncia con- fermata in appello. Ricorrono in cassazione G A G e Mediterranea delle acque s.p.a.con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cit- tà metropolitana di Genova.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo , proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si dedu- ce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relati- vo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale,
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