Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2019, n. 30698
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORUCCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 02/07/1971 avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore C AIS Si dà per letta la relazione Il Procuratore generale conclude per il capo A annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;per il capo B e C perché il fatto non sussiste udito il difensore il difensore presente avvocato C si riporta ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 30 ottobre 2018, ha confermato la condanna inflitta a M F il 17 febbraio 2017, alla pena di mesi 3 di arresto ed C 650 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, per i reati ex art. 4 legge 110/1975 - per il porto fuori dall'abitazione di un coltello con lama di 15 cm. ed una roncola con lama di cm.23 11 comma 3 lett. f) e 30 comma 1 legge 294/2001, per avere introdotto il coltello, la roncola ed un fucile nel parco nazionale della maremma, e 30 comma 1 lett. a) e d) legge 157/1992 per avere esercitato la caccia in periodo di divieto generale ed all'interno del parco naturale della Maremma. I reati sono stati commessi in concorso con M P in Orbetello il 27 febbraio 2014. 2. Il difensore di M F ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30 ottobre 2018. 2.1. Con il primo motivo, si deducono, ex art. 606 lett. a) ed e) cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al capo a). La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la disciplina della depenalizzazione di cui all'art. 2 della legge 67/2014 non si applichi al fatto commesso, inquadrabile nell'art. 4 comma 2 della legge n. 110/1975;il coltello e la roncola non dovrebbero essere qualificate come armi ma strumenti atti ad offendere sicché per essi non vale l'esclusione di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) n. 7 della legge n.67/2014. In ogni caso, la condotta si inquadrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606 lett. a) ed e) cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione al capo b), per l'erronea applicazione degli art. 11 comma 3 lett. f) e 30 comma 1 legge 294/2001 che si applicano solo alle aree protette nazionali e non ai parchi regionali, come quello della Maremma. Si ritiene erroneo il richiamo all'art. 6 comma 3 il cui testo è riportato nel ricorso. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606 lett. a) cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 12 comma 2 e 21 lett. g) legge 157/1992;la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato le norme citate in quanto la condotta non si è concretizzata nel camminare a piedi con i mezzi di caccia;l'imputato era in auto e senza che sia avvenuto lo sparo. La condotta pertanto concretizzerebbe solo la violazione amministrativa ex art. 21 lett. g) della legge 157/1992, recepita dalla legge della regione Toscana n. 3 del 1994 art. 33 comma 4 e non il reato contestato.2.4. Con il quarto motivo si deducono, ex art. 606 lett. a) cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e della motivazione per la mancata applicazione dell'istituto. La motivazione sul rigetto sarebbe apodittica e non avrebbe valutato che alcun danno a animali o persone o all'ambiente è stato procurato.
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