Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2019, n. 09015
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Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19738-2017 proposto da: SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE LIBIA
4, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentata e difesa dall'avvocato A C;
2019
- ricorrente -
284
contro
K D;
- intimato -
avverso la sentenza n. 44/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 23/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. F B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A G. RG 19738/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla Koumbo dalla datrice di lavoro Serenissima Ristorazione s.p.a. il 6.3.15 per una serie di assenze ingiustificate ed in particolare dal 22.11 (rectius: 1.12) al 15.12.2014, ritenendo tempestivo e proporzionato il recesso in questione. Con sentenza depositata il 22.6.17, la Corte d'appello di Trento, adita dalla Koumbo, in parziale riforma della sentenza impugnata, convertiva il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
condannava la società alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché, ritenendo difettare il requisito dell'immediatezza del recesso con conseguente illegittimità dello stesso, della indennità risarcitoria ex art. 18, co.6, L. n. 300\70, pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi, mentre la Koumbo è rimasta intimata.
MOTIVI
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300\70, oltre che dell'art. 138 del c.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi, e degli artt. 1375 e 1175 c.c. per avere la pronuncia della Corte d'Appello di Trento dichiarato la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, in difformità dall'orientamento giurisprudenziale consolidato (principio di elasticità del criterio di immediatezza, da considerare in senso relativo), nonché omesso di valutare fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Con secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. e dell'art. 192 del CCNL citato, in ordine alla sussistenza della giusta
VIALE LIBIA
4, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentata e difesa dall'avvocato A C;
2019
- ricorrente -
284
contro
K D;
- intimato -
avverso la sentenza n. 44/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 23/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. F B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A G. RG 19738/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla Koumbo dalla datrice di lavoro Serenissima Ristorazione s.p.a. il 6.3.15 per una serie di assenze ingiustificate ed in particolare dal 22.11 (rectius: 1.12) al 15.12.2014, ritenendo tempestivo e proporzionato il recesso in questione. Con sentenza depositata il 22.6.17, la Corte d'appello di Trento, adita dalla Koumbo, in parziale riforma della sentenza impugnata, convertiva il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
condannava la società alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché, ritenendo difettare il requisito dell'immediatezza del recesso con conseguente illegittimità dello stesso, della indennità risarcitoria ex art. 18, co.6, L. n. 300\70, pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi, mentre la Koumbo è rimasta intimata.
MOTIVI
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300\70, oltre che dell'art. 138 del c.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi, e degli artt. 1375 e 1175 c.c. per avere la pronuncia della Corte d'Appello di Trento dichiarato la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, in difformità dall'orientamento giurisprudenziale consolidato (principio di elasticità del criterio di immediatezza, da considerare in senso relativo), nonché omesso di valutare fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Con secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. e dell'art. 192 del CCNL citato, in ordine alla sussistenza della giusta
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