Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20189

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20189
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E N, nato in Tunisia il 24/12/1971 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
udito il Pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale A P, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato D T, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
)/(

RITENUTO IN FATTO

1., Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di fase della custodia cautelare, avanzata da N E. Questi - attinto, in data 18 gennaio 2021, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di favoreggiamento personale, in tesi consumato il 31 ottobre 2020 - era stato raggiunto, il 5 luglio 2022, da altro provvedimento custodiale, in cui erano contestati i reati di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riferiti a condotte insorte nel 2020 e tuttora in atto. La concatenazione delle misure aveva indotto la difesa ad invocare la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., implicante, alle condizioni ivi previste, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, riferibili alla misura successivamente disposta, al giorno in cui era stata eseguita la prima ordinanza;
retrodatazione che, ove riconosciuta, avrebbe segnato il superamento dei termini stessi e la perenzione della misura corrispondente.

2. Secondo il Tribunale, la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non era applicabile, neppure nel testo integrato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, oggetto della sentenza n. 408 del 2005 del giudice delle leggi. Il favoreggiamento personale era stato infatti contestato, per avere E, in concorso con ignoti, aiutato un soggetto - colpito da mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca per tentato omicidio, già arrestato in Italia e poi evaso - ad eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche, avendolo dapprima ospitato presso la propria dimora di Paceco, poi nascosto in una capanna nei pressi di San Teodoro e infine, il 31 ottobre 2020, imbarcato clandestinamente su un gommone diretto in Tunisia, ove era stata approntata un'organizzazione idonea a gestirne la latitanza. La partecipazione associativa risultava viceversa funzionale al traffico illecito di migranti provenienti dall'Africa, e le condotte ascritte, di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, erano attuative del programma criminoso del sodalizio. Tra i fatti, oggetto delle distinte ordinanze di custodia cautelare, non esisteva alcuna connessione qualificata (da concorso formale, continuazione o nesso teleologico), a giudizio del Tribunale. Le rispettive contestazioni erano autonome, anche perché riconducibili a differenti contesti di criminalità organizzata, ed erano orientate a finalità addirittura opposte (rispettivamente, l'allontanamento e l'ingresso di persone dal territorio europeo). La retrodatazione avrebbe potuto dunque disporsi, solo ove fosse risultato che gli elementi indiziari per emettere la seconda ordinanza di custodia fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione dell'ordinanza precedente. Ebbene, tale circostanza era da escludere. L'informativa della Guardia di finanza, relativa al traffico illegale di migranti, era stata trasmessa al Pubblico ministero procedente, nella sua integralità, indispensabile per la valutazione compiuta del quadro probatorio, solo in data 24 febbraio 2021, e quindi dopo che la prima ordinanza di custodia era stata emessa ed eseguita.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi