Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2023, n. 00698
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCATI DAVIDE nato a FERRARA il 12/02/1953 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. udito il difensore L'avvocato S A si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso richiamando, in subordine, la maturata prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15.6.2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di R D, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217, comma 2, Lf., così qualificato il fatto originariamente contestato, ha rideterminato la pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 37 cod. pen. in riferimento all'art. 217, ultimo comma, legge fall. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione, ciononostante ha confermato la pronuncia del primo giudice con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari determinata in primo grado in anni uno;
si lamenta la mancata riduzione di tale durata in conseguenza della rideterminazione della pena principale.
2.2.Col secondo motivo deduce la
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. udito il difensore L'avvocato S A si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso richiamando, in subordine, la maturata prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15.6.2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di R D, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217, comma 2, Lf., così qualificato il fatto originariamente contestato, ha rideterminato la pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 37 cod. pen. in riferimento all'art. 217, ultimo comma, legge fall. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione, ciononostante ha confermato la pronuncia del primo giudice con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari determinata in primo grado in anni uno;
si lamenta la mancata riduzione di tale durata in conseguenza della rideterminazione della pena principale.
2.2.Col secondo motivo deduce la
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