Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2024, n. 40153

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Sentenza
23 ottobre 2024
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23 ottobre 2024

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In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell'estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana ne determina la nullità, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui l'atto nullo è stato compiuto, per la traduzione e la rinnovazione degli atti conseguenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non si determina in tal caso l'inefficacia della misura coercitiva, in quanto il termine di cinque giorni per l'assunzione dell'interrogatorio di cui all'art. 717, comma 1, cod. proc. pen. non è perentorio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2024, n. 40153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40153
Data del deposito : 23 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

40153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da IE Di Stefano Sent. n. 1728/2024 -- Presidente - Angelo Costanzo CC 23/10/2024- Anna Criscuolo R.G.N. 24497/2024 Federica Tondin Relatore - Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO RO, alias RO PI, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore, avvocato Nicola Canestrini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Nicola Canestrini che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Milano, convalidatone l'arresto ai fini estradizionali, ha applicato a RO BO la misura della custodia cautelare in carcere. La Corte ha rilevato che è stato emesso a carico del ricorrente un mandato di cattura internazionale il 26 gennaio 2024 dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto della Florida, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro -in violazione del titolo 18 del codice degli Stati Uniti 1956(h)- e gestione di attività di trasmissione di denaro senza licenza - in violazione del titolo 18 del codice degli Stati Uniti, sezioni 1960 (B-1-B9, B-1-c, e 2) puniti anche dal codice penale italiano (artt. 416 e 648 cod. pen.). Rilevato che lo Stato richiedente ha fornito elementi sufficienti per la comprensione degli addebiti mossi nei confronti dell'arrestato, ha convalidato l'arresto e, ravvisato un concreto e attuale pericolo di fuga, in applicazione dell'art. 12 del Trattato di estradizione tra Italia e Stati uniti del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 224, ha disposto che RO BO rimanga in stato di custodia cautelare in esecuzione del mandato di cattura.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RO BO denunciando un unico motivo di annullamento, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si deducono i vizi di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 143 e 180 cod. proc. pen. L'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare non è stata tradotta in lingua comprensibile al ricorrente che, fin dal momento dell'arresto, ha dichiarato di non parlare la lingua italiana. Tenuto conto che l'ignoranza della lingua italiana era nota all'autorità procedente, la mancata traduzione dell'ordinanza costituisce causa di nullità della stessa. La nullità è stata eccepita dalla difesa alla prima occasione utile, ossia all'udienza fissata ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen., evidenziando altresì che, per effetto della mancata traduzione, l'estradando non ha compreso gli addebiti a suo carico, non ha potuto interloquire con il suo difensore e articolare la propria difesa in sede di audizione in udienza. La difesa ha prodotto memoria sul punto, limitandosi, poi, a dedurre argomentazioni difensive non di merito (relative alla astratta sussumibilità dei fatti contestati a fattispecie previste nell'ordinamento italiano, alla sussistenza di un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti, alla possibilità di sostituire la misura in atto con gli arresti domiciliari) di talché la nullità non può dirsi sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Né può essere ritenuta equipollente alla traduzione la lettura dell'ordinanza in lingua inglese da parte dell'interprete disposta alla fine dell'udienza ex art. 717 cod. proc. pen. Il diritto di avvalersi di un interprete di cui all'art. 143, comma 1 2 pr cod. proc. pen., infatti, è distinto dal diritto alla traduzione degli atti fondamentali di cui al comma 2 successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Al momento dell'arresto, eseguito i sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. il 3 luglio 2024, il ricorrente ha dichiarato di non parlare e di non comprendere la lingua italiana e ha chiesto gli atti gli venissero tradotti in lingua inglese. Così, il verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio, contenente anche l'informazione sul diritto di difesa, è stato tradotto in lingua inglese. L'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare, del successivo 5 luglio 2024, invece, non è stata tradotta. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen. per l'identificazione e l'audizione della persona arrestata si è svolta

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