Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/06/2020, n. 10530

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/06/2020, n. 10530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10530
Data del deposito : 3 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 3044-2016 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE EUROPA

190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell'Avvocato R C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

P S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 140, presso lo studio dell'avvocato P A, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2336/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 2459/2013. /ì RG. 3044/2016 Adunanza camerale 30 aprile 2019 RILEVATO che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 29.7.2015, ha rigettato il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di S P, avverso la pronunzia n. 18232/2012, resa in data 8.11.2012 dal Tribunale della stessa sede, che - pronunciandosi sul ricorso di Poste Italiane S.p.A., in riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata dalla Polito con atto di precetto notificato il 22.6.2010 e successivo pignoramento del 2.8.2010 - aveva dichiarato che l'opposta aveva titolo ad agire esecutivamente nei confronti della società in forza del predetto precetto, limitatamente alla somma già oggetto di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione con ordinanza del 21.3.2011, depositata in data 23.3.2011;
che per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui la Polito ha resistito con controricorso;
che sono state depositate memorie nell'interesse della lavoratrice;
che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.615 c.p.c. in relazione all'art. 474, primo comma, c.p.c., «per l'inesistenza di un titolo alla base dell'esecuzione intrapresa da S P», per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che potesse costituire titolo idoneo per il riconoscimento delle retribuzioni relative al periodo in contestazione - richieste dalla lavoratrice nell'atto di precetto, per l'importo di Euro 95.148,56 - la sentenza della Suprema Corte n. 14194/2009, che ha cassato la sentenza di appello, <2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615
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