Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2018, n. 32724

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2018, n. 32724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32724
Data del deposito : 18 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10002-2016 proposto da: PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI DELL'ANTICA OSSERVANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO PANNONIA

1, presso lo studio dell'avvocato A S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO S.P.A., COMUNE DI CIAMPINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 822/2016 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 07/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la giurisdizione del giudice tributario;
uditi gli avvocati A S ed A C.

FATTO E DIRITTO

La Provincia Romana dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza, in persona del legale rappresentante, ha presentato davanti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, nei confronti della spa AMBLEN.TE., affidataria del servizio di riscossione della tariffa d'igiene ambientale del Comune di Ciampino, opposizione avverso il provvedimento di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) n. 363/2010 del 4 dicembre 2010, relativo alle annualità dal 2005 al 2009. Il Giudice adito, con sentenza depositata il 3 aprile 2012, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per essere le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA devolute alla giurisdizione del giudice tributario, "in quanto, come evidenziato anche nell'ord. n. 64 del 2010 della Corte costituzionale, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1992, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo". Ric. 2016 n. 10002 sez. SU - ud. 19-12-2017 -2- La Commissione tributaria provinciale di Roma, davanti alla quale la contribuente impugnava i detti avvisi di accertamento, con sentenza n. 23954/2/14, depositata il 21 novembre 2014, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sul rilievo che l'art. 238 del d.l. n. 152 del 2006 prevede una tariffa per la gestione dei rifiuti che il d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, "ha qualificato di natura non tributaria". Il Tribunale di Velletri, davanti al quale il giudizio era riassunto anche nei confronti del Comune di Ciampino, con sentenza depositata il 7 marzo 2016 dichiarava il ricorso improcedibile. La Commissione tributaria davanti alla quale la causa era stata riassunta, infatti, avrebbe dovuto sollevare la questione di giurisdizione innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione: "in mancanza di ciò, in presenza di un conflitto negativo di giurisdizione, alla parte non restava che rivolgersi essa stessa alla Suprema Corte". Con ricorso notificato il 13 aprile 2016 al Comune di Ciampino ed alla spa Ambiente Territorio Energia, la Provincia Romana dell'ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza, proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale, ha denunciato, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il conflitto negativo di giurisdizione sulla controversia fra il giudice tributario ed il giudice ordinario;
ed ha chiesto a questa Corte di dichiarare a quale delle autorità adite con esito negativo spetti la potestà a conoscere e giudicare il contenzioso connesso e conseguente all'opposizione avverso l'accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA/1) indicata nelle premesse del ricorso. Il Comune di Ciampino e la spa Ambiente Territorio Energia non hanno svolto attività nella presente sede. La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia alla cognizione del giudice tributario. Ric. 2016 n. 10002 sez. SU - ud. 19-12-2017 -3- Il giudizio cui si riferisce il ricorso in esame concerne un atto di accertamento relativo alla TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, la quale, nonostante la soppressione disposta dall'art. 238, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, resta tuttavia in vigore, secondo quanto disposto dal successivo comma 11, fino all'emanazione del regolamento, previsto dal comma 6, che dovrà disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa. Spettano perciò alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, la "prima TIA", in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Cass., sez. un., n. 14903 del 2010, n. 25929 del 2011 e n. 9600 del 2012;
sulla natura tributaria della TIA di cui al citato art. 49, Cass. n. 3293 e n. 5831 del 2012, n. 11157 del 2013, n. 4723 del 2015;
cfr., infine, Cass. n. 23114 del 2015 e n. 26268 del 2016). Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma indicata supra, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti. Non v'è luogo a provvedere sulle spese.
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