Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2010, n. 13824
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In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).
L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14789/2006 proposto da:
BONOMO GIULIANO BNMGLN32B02A321Z, RUFFO CARRARA ORNELLA RFFRLL40R70C557Q, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato S G giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DE NICOLA PAOLO DNCPLA39B06L109D, MESSUTI AGNESINA MSSGSN39C53H888J, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ASCOLI Antonio giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
FONSPA CREDITO FONDIARIO ED INDUSTRIALE SPA 00395320583, RAIOLA SPA 00116610767, FIORDALISO SRL IN LIQ.;
- intimati -
sul ricorso 16582/2006 proposto da:
CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE FONSPA SPA Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine società per azioni, già CREDITO FONDIARIO società per azioni, Gruppo Credito Fondiario e Industriale - elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
DE NICOLA PAOLO, MESSUTI AGNESINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ASCOLI ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
BONOMO GIULIANO, RUFFO CARRARA ORNELLA, FIORDALISO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 10160/2005 del TRIBUNALE di POTENZA, emessa il 4/5/2005, depositata il 28/05/2005, R.G.N. 1319/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MAFGHFRITA CHIARINI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SPIRITO;
udito l'Avvocato ENRICO CICCOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione in gradato subordine: accoglimento 1^ motivo dei due ricorsi con assorbimento degli altri motivi;
parziale accoglimento 4^ motivo ricorso principale e rigetto e assorbimento di tutti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questa Corte con sentenza n. 7281 del 6 agosto 1997, premetteva: a) il Credito Fondiario aveva avviato, in data 16 settembre 1983 l'esecuzione per espropriazione immobiliare in danno della s.p.a. Rola, debitrice mutuataria con contratto del 18 giugno 1974;
b) frattanto l'immobile era stato venduto ai coniugi M e D N, che il 9 ottobre 1992 si opponevano alla vendita del bene non avendo avuto conoscenza di nessun atto del procedimento esecutivo, perché l'ordinanza di vendita non conteneva indicazioni sull' incanto e perché la cancelleria dell'esecuzione non ne aveva dato pubblicità;
c) il bene era aggiudicato a B e C, in attuazione dell'ordinanza di vendita del 12 ottobre 1992. Quindi, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso - con il quale ultimo veniva denunciata "la violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 580 e 490 cod. civ., e la nullità della vendita effettuata il 12 ottobre 1992", "pacifico che essa era stata effettuata nonostante l'opposizione agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti", cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Potenza del 1994 che aveva rigettato l'opposizione alla vendita suddetta sulle seguenti considerazioni: 1) ne' l'ordinanza di rinvio, d' ufficio, dell' udienza del 5 ottobre 1992 - fissata per l'incanto - al 12 ottobre 1992, prima udienza successiva secondo il calendario giudiziario, ne' per quest' ultima erano state effettuate le formalità di pubblicità obbligatorie (inserzione, per tre giorni consecutivi, dell' avviso di vendita nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolgeva il procedimento esecutivo ed inserzione dell' avviso di vendita nel foglio degli annunzi legali della provincia: art. 576 cod. proc. civ., n. 4 e art. 490 cod. proc. civ.);
2) non applicandosi all'incanto l'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., la vendita avvenuta il 12 ottobre 1992 doveva esser
preceduta da tali forme di pubblicità obbligatorie, la cui violazione ne comporta la nullità, tempestivamente fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi.
Riassunto il giudizio da D N e M, costoro chiedevano di dichiarare la nullità dell'aggiudicazione del marzo 1993 e del decreto di trasferimento, la restituzione del bene aggiudicato ed il risarcimento dei danni, anche per il godimento dell'immobile dal rilascio coattivo di esso.
B e C, per l'ipotesi di nullità del decreto di trasferimento del bene a loro favore, chiedevano la rimessione del processo nella fase anteriore alla vendita e la restituzione di tutte le somme versate, anche per la procedura, e quelle corrisposte sia al creditore procedente sia, per il residuo, a D N e M, oltre agli interessi ed ai miglioramenti sull'immobile. Il Credito Fondiario ed Industriale si costituiva chiedendo di respingere l'opposizione agli atti esecutivi e di confermare l'avvenuto soddisfacimento del suo credito essendo state distribuito il ricavato in mancanza di sospensione dell'esecuzione. Con sentenza del 28 maggio 2005 il Tribunale di Potenza in sede di rinvio, respinta l'eccezione di estinzione del processo formulata dagli aggiudicatari B e C per esser stato riassunto il processo nei confronti della debitrice s.p.a. Rola notificando il ricorso nel domicilio eletto anziché nella sede legale (poiché essa nel precedente giudizio di appello era rimasta contumace - si che neppure le doveva esser notificata la riassunzione - uniformandosi al principio di diritto enunciato da questa Corte accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi degli acquirenti del bene espropriato M-D N e per l'effetto dichiarava nulli sia il provvedimento che aveva disposto il rinvio di ufficio senza previsione delle forme di pubblicità, sia il provvedimento del 12 ottobre 1992 che ha disposto la vendita e l'aggiudicazione dell'immobile e tutti gli atti conseguenti e successivi quindi richiamato il principio secondo il quale non poteva adottare statuizioni