Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2021, n. 40672
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3615-2021 proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, che agisce in nome e per conto di BNP PARIBAS S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 202, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentata e difesa dall'avvocato A A;- ricorrente -contro FALLIMENTO ITEF INDUSTRIE TESSILI E FILATI SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3615/2021 Numero sezionale 10036/2021 Numero di raccolta generale 40672/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 presso lo studio dell'avvocato S R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R;- controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Lecco, depositato il 28/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Alberto Pazzi. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Lecco, con ordinanza in data 16 ottobre 2014, confermava il provvedimento di ammissione del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., quale mandataria di BNP Paribas S.A., al passivo del fallimento I.T.E.F. s.p.a. in sede chirografaria anziché con privilegio ipotecario, per mancanza del requisito della contestualità dell’iscrizione ipotecaria e conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 39, comma 4, T.U.B., da cui discendeva la possibilità per la curatela di far valere, ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., la revocatoria in via breve dell’iscrizione ipotecaria intervenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento. 2. Questa Corte, con ordinanza n. 219/2020, cassava il decreto impugnato e rimetteva al giudice di merito per l’applicazione del principio di diritto secondo cui nel caso di cancellazione dell'originaria iscrizione ipotecaria di primo grado su bene immobile, avvenuta ai sensi dell'art. 38 d. lgs. 385/1993 per la qualifica fondiaria del credito erogato dall'istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria, intervenuta ai sensi dell'art. 2881 cod. civ., da parte del creditore in relazione al medesimo credito già erogato dall'istituto di credito non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia intervenuta sul bene immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado, dovendosi ritenere che, ai sensi del sopra richiamato art. 38, Ric. 2021 n. 03615 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3615/2021 Numero sezionale 10036/2021 Numero di raccolta generale 40672/2021 Data pubblicazione 17/12/2021 elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e lungo termine" e, dall'altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili";ne consegue che non occorre, per l'acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l'atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 cod. civ.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 cod. civ.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva (Cass.219/2020).
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