Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2018, n. 03317

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2018, n. 03317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03317
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 22799-2012 proposto da: G A C.F. GLVRND46P28B428Q, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N33, presso lo studio dell'avvocato E L, rappresentato e difeso dall'avvocato V L G, giusta delega in atti;
2017

- ricorrente -

3901

contro

I.N.P.S. GESTIONE EX I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C. E. 97095380586;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1072/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/01/2012 R.G.N. 1022/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M M per delega verbale Avvocato P M (per INPS). N.R.G. 22799 /2012 Fatto e Motivi 1. A G, ex dipendente INPDAP, inquadrato come direttore di divisione dal 24.7.1996 e collocato a riposo il 31.3.2005, aveva convenuto in giudizio I' INPDAP per chiedere il riconoscimento del diritto al trattamento proprio della qualifica dirigenziale, la condanna del convenuto al pagamento delle correlate differenze economiche ed alla rideterminazione dell'indennità di fine rapporto e del trattamento pensionistico;
in via subordinata aveva chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento della somma di C 195.311,54 ai sensi dell'art. 36 Cost. e a titolo di indebito arricchimento. Tanto sull'assunto di avere svolto dal 25.11.199 al 31.3.2005 mansioni dirigenziali presso il "Convitto L S" di Caltagirone e di avere percepito il trattamento economico correlato alla qualifica di inquadramento maggiorato dell'indennità di reggenza.

2. La Corte di appello di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

3. La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al periodo compreso tra il 24.11.1999 ed il 20.12.2000, che era legittimo il ricorso all'istituto della reggenza perchè la sostituzione del Direttore del Convitto, temporaneamente assente dal servizio, era stata effettuata in via provvisoria.

4. In relazione al periodo compreso tra il 21.12.2000 ed il 31.3.2005, la Corte territoriale, dopo avere ricostruito il quadro normativo e contrattuale che aveva disciplinato le mansioni proprie delle qualifiche appartenenti al cd "ruolo ad esaurimento" ed il correlato trattamento economico, ha osservato che nel nuovo ordinamento del personale di matrice legale e contrattuale al personale non dirigenziale di livello apicale competeva la direzione di uffici non riservati ai dirigenti.

5. La Corte territoriale ha rilevato che non era stata offerta la prova dell'avvenuto espletamento da parte del G di mansioni dirigenziali proprie del nuovo assetto normativo evidenziando che al personale apicale non rivestente la qualifica dirigenziale, tra il quale rientrava il G, compete anche la direzione di uffici non riservati ai dirigenti e che non era stato allegato e nemmeno provato che la direzione del "Convitto L S di Caltagirone" fosse stata riservata al personale di qualifica dirigenziale. Sicchè la preposizione del G a detta struttura, pur priva del N.R.G. 22799 /2012 carattere della temporaneità e straordinarietà propria della reggenza, non era sufficiente a qualificare i compiti svolti di natura dirigenziale. 6 Avverso tale sentenza il G ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l'INPDAP. Sintesi dei motivi 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 69 del D. Lgs. n. 165 del 2001;
violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001;
omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione;
erronea interpretazione delle norme del CCNL del 16.2.199. 8. Il ricorrente sostiene che: la disposizione contenuta nell'art. 69 c. 3 del D. Lgs n. 165 del 2001 non osta al riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui le funzioni vicarie del dirigente siano state espletate non in via temporanea ed occasionale ma per più anni e non solo per il tempo necessario per la copertura del posto vacante con procedura concorsuale;
l'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, applicabile anche ai funzionari del cd "ruolo ad esaurimento" riconosce il diritto del lavoratore al trattamento economico previsto in relazione alla qualifica superiore ove ne abbia svolto le relative mansioni;
l'art. 36 della Costituzione riconosce il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
nella sentenza impugnata non sarebbero state spiegate le ragioni per le quali alla fattispecie dedotta in giudizio non si applica l'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n.3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 36 della Costituzione e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale omesso ogni riferimento all'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001 10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto carente la prova sull' avvenuto svolgimento di mansioni dirigenziali e sul fatto che la Direzione del "Convitto L S" di Caltagirone era riservata al personale N.R.G. 22799 /2012 dirigenziale. Deduce che dalla documentazione allegata al ricorso, alla quale attribuisce valore di decisività, emerge la prova dell'avvenuto svolgimento di mansioni dirigenziali e si duole che sia stata omessa la motivazione sulle ragioni della sua mancata valutazione. 11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda pur avendo rilevato che difettavano i requisiti della straordinarietà e della temporaneità propria della reggenza. 12. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. "omesse deduzioni probatorie a carico dell'INPDAP". Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'INPDAP non aveva provato, e ancor prima ancora dedotto, di essersi attivato per la copertura del posto con la procedura concorsuale. 13. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di specifica contestazione a cura di esso ricorrente già nel ricorso primo grado e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e violazione dell'art. 2697 c.c. Addebita alla Corte territoriale di non avere speso argomentazioni motivazionali in ordine al difetto di prova sullo svolgimento di mansioni dirigenzialiisul fatto che la direzione del Convitto fosse stata riservata al personale di livello dirigenziale. Deduce che nel ricorso di primo grado esso ricorrente aveva allegato di avere svolto mansioni di natura dirigenziale, che l'Indap non aveva contestato l'avvenuto svolgimento dei compiti descritti nel ricorso e non aveva eccepito nè provato che la direzione del Convitto non fosse riservata a personale di qualifica dirigenziale, che era notorio il fatto che il Convitto era sempre rientrato tra le strutture riservate a personale con qualifica dirigenziale. Assume che la Corte territoriale avrebbe rilevato una circostanza non dedotta e nemmeno eccepita dall'INPDAP. 14. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di indebito arricchimento. 15. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 della Costituzione per non avere la Corte territoriale ammesso N.R.G. 22799 /2012 l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'INPDAP e la prova testimoniale articolata da esso ricorrente. 16. Con il nono motivo il ricorrente sostiene che le spese dei giudizi di merito devono essere poste a carico dell'INDAP in virtù del principio di soccombenza. In via preliminare 17. Deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso. Al riguardo il Collegio osserva che, anche dopo il mutamento di indirizzo, ad opera della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7155 del 2017, secondo cui lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, da svolgere relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone la declaratoria d'inammissibilità e non il rigetto per manifesta infondatezza (come era stato affermato da Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051), l'art. 360 bis c.p.c., si applica soltanto laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente oppure quando il caso concreto non sia stato ancora deciso ma, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva. Evenienze che non ricorrono nella fattispecie in esame perché le censure formulate, a prescindere dalla loro fondatezza, mettono in discussione la corretta applicazione alla specifica fattispecie dedotta in giudizio dei principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di espletamento di mansioni dirigenziali e di mansioni proprie del personale cd. "ad esaurimento". 18. Di contro, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso in quanto è stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c. 1 c.p.c. (a fronte della notifica del ricorso in data 18.10.2012 la procedura notificatorìa risulta iniziata solo il 18 dicembre 2012 e in pari data compiuta). Esame dei motivi 19. Il primo ed il secondo motivo, quest'ultimo nella parte in cui denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 36 della Costituzione, da trattarsi congiuntamente avuto riguardo alla parziale sovrapponibilità delle censure e alla connessione delle argomentazioni esposte a corredo di ciascuno dei due motivi, vanno rigettati.N.R.G. 22799 /2012 20. Come già più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, la L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, ha previsto la possibilità dell'attribuzione ai dipendenti della 8^ e 9^ qualifica funzionale di compiti di particolare rilievo, in aggiunta alle mansioni previste dagli accordi di categoria, ed ha contemplato l'attribuzione di "funzioni vicarie", che ricomprendono anche la reggenza di un ufficio. 21. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4 (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3) ha previsto che "Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo". 22. La suindicata fattispecie va distinta da quelle originariamente disciplinate dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (così come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, e ora trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52), di assegnazione del dipendente a mansioni superiori, prevista per i casi di: a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure di copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 23. Al riguardo, in base al consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.;
art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli N.R.G. 22799 /2012 effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura - laddove congrui e compatibili con un ordinario periodo per decidere - cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (Cass.
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