Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8142
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Testo completo
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Finstral Spa , relativamente all'anno 2008, un avviso di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzione, con il quale aveva contestato l'erronea applicazione dell'iva agevolata sulle operazioni di fornitura di infissi realizzate dalla società per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa, posto che non correttamente la società aveva ritenuto di potere applicare l'iva agevolata sull'intera prestazione realizzata, quindi anche relativamente al costo delle materia prime impiegate;
la società aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che aveva ritenuto che l'iva agevolata dovesse essere riferita alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso, con estensione, quindi, anche alla fornitura di prodotti finiti purchè gli infissi fossero stati forniti dallo stesso soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento;
avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha parzialmente accolto l'appello, in particolare: ha ritenuto che, sulla medesima questione, si erano già pronunciate, per diverse annualità, altre Commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali avevano ritenuto che le prestazioni eseguite erano consistite nella produzione degli infissi e nella conseguente loro posa in opera, sicchè avevano ritenuto che non si era realizzata alcuna cessione significativa di beni;
ha quindi evidenziato che la Corte di cassazione si era pronunciata su analoghi procedimenti e, dovendo seguire l'orientamento espresso, doveva ritenersi che l'imposta agevolata poteva applicarsi solo sul valore della prestazione dedotto il costo dell'infisso;
infine, ha ritenuto che sussistevano, nel caso in esame, obiettive condizioni di incertezza normativa sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, sicchè le sanzioni non erano dovute.
Avverso la suddetta pronuncia la società ha proposto ricorso principale per la cassazione, illustrato con successiva memoria, affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.
L'Agenzia delle entrate ha, altresì, notificato successivo ricorso, da intendersi quale ricorso incidentale, per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile ha depositato le proprie conclusioni scritte.
Motivi della decisione
Sul ricorso principale:
Con il primo motivo di ricorso principale la società censura la sentenza ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per violazione dell' art. 7, comma 1, lett. b) , della L. n. 488 DEL 1999 e del DM 29/12/1999 , in relazione all' art. 28, par. 6, della Direttiva 77/388/Cee ed al connesso allegato K, come modificato dalla Direttiva 1999/85/Ce .
In particolare, parte ricorrente, pur prendendo atto dei precedenti di questa Corte n. 26821, 26823, 26827 e 26828 del 18 dicembre 2014, che si è già pronunciata sulla medesima vicenda in ordine agli accertamenti per le annualità dal 2000 al 2005 ed in conformità dei quali si è espresso il giudice del gravame, prospetta ragioni difensive finalizzate ad una rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale già espresso sulla questione.
Al tal proposito, evidenzia che la finalità della Direttiva 1999/85/Ce era quella della riduzione di servizi ad alta intensità di lavoro, pertanto l'obiettivo comunitario era di attribuire rilevanza alle prestazioni consistenti prevalentemente in un "fare" e non in un "dare", senza tuttavia escludere del tutto dall'agevolazione il valore dei beni "significativi" eventualmente forniti nell'ambito della prestazione di servizi.
Sotto tale profilo, secondo parte ricorrente, dovrebbe assumere rilevanza nel caso di specie la circostanza che la contribuente aveva assunto un obbligo, nei confronti delle committenti, di progettare e fabbricare infissi su misura con conseguente successiva installazione nell'ambito degli interventi di manutenzione edilizia, sicchè verrebbe in considerazione, in tal caso, il compimento di un'opera finale che costituisce una prestazione di servizi.
Secondo parte ricorrente, quindi, sarebbe necessario distinguere a seconda che vi sia stata una vendita con installazione di infissi già pronti ovvero, come nel caso di specie, una esecuzione di una prestazione di realizzazione degli infissi da parte della stessa ricorrente finalizzata alla successiva installazione, posto che la suddetta attività dovrebbe essere ricondotta nell'ambito della prestazione di servizi cui fa riferimento il legislatore comunitario.
Sotto tale profilo, parte ricorrente evidenzia che la suddetta distinzione troverebbe supporto nella circostanza che il legislatore comunitario, a differenza di quello interno, ha utilizzato il termine "materiali" (piuttosto che quello di "beni" di cui alla normativa interna), chiaramente in tal modo volendo riconoscere rilevanza all'agevolazione "allorquando si fa questione di beni realizzati dall'impresa artigiana a partire dalla materia prima".
Sulla base di questa linea