Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 09065

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 09065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09065
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 23596-2020 proposto da: LA MANNA LUCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato S A giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PEDONE ITALIA, PEDONE ANTONIO, PEDONE GIUSEPPA, PEDONE ASSUNTA, D'ELIA MICHELE, FORNATARO ANTONIETTA, FORNATARO LUCIA, FORNATARO GIUSEPPINA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1264/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor C M, che ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità, e per il resto, il rigetto del ricorso, ovvero in subordine, il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor C M, che ha concluso conformemente alle conclusioni scritte;
Lette le memorie della ricorrente;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE P I, P A, P Aunta e P G convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce L M L, D'Elia Michele, F A, F L, F G, deducendo che in data 31 marzo 2014 era deceduto il nipote P S, figlio del germano P G. Il defunto aveva disposto con testamento olografo in favore dei convenuti D'Elia Michele e L M L, ma il testamento era invalido in quanto il testatore era stato dichiarato interdetto in data anteriore alla redazione della scheda testamentaria. Poiché non esistevano eredi legittimi di grado poziore, ad eccezione delle sorelle della madre del de cuius, e cioè le convenute F, occorreva dichiarare l'invalidità del testamento e dichiarare aperta la successione legittima, con la condanna della convenuta La Manna alla restituzione alla massa dell'immobile caduto in successione e dalla stessa appreso. Nella resistenza della convenuta La Manna e nella contumacia degli altri convenuti, Il Tribunale adito, con la sentenza n. 3800 del 9 settembre 2016, non definitivamente pronunciando, dichiarava l'invalidità del testamento per incapacità legale del testatore, e dichiarava aperta la successione legittima, disponendo per la prosecuzione della divisione. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -2- In particolare, osservava che erano infondate le contestazioni circa la legittimazione degli attori, emergendo dalle prove in atti che tutti i più prossimi congiunti del de cuius gli erano premorti (genitori e sorella), e non risultando che il defunto fosse a sua volta coniugato o avesse figli. Inoltre, osservava che nella specie si vedeva in materia di petizione di eredità con la conseguenza che l'onere probatorio è meno rigoroso che nell'azione di rivendica, essendo quindi sufficiente per la condanna della convenuta la dimostrazione della qualità di erede ed il fatto che il bene richiesto faceva parte dei beni appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione. La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 1264 del 19/11/2019 ha rigettato l'appello della La Manna. Quanto alla prova della qualità di eredi delle parti attrici, la sentenza evidenziava che in atti vi era uno stato di famiglia che attestava che il nucleo familiare del testatore si componeva del padre, deceduto nel 1983, della prima moglie del padre, deceduta nel 1960, della sorella Francesca, a sua volta premorta nel 1960, e della seconda moglie del padre (nonché madre del testatore) che era deceduta nel 1987. In assenza di ascendenti o di fratelli, avuto riguardo alla data di apertura della successione (2014), risultava dalla situazione di famiglia del nonno del testatore che a tale data erano in vita gli zii che avevano appunto agito in giudizio. Per l'effetto era onere dell'appellante dimostrare l'esistenza di parenti di grado poziore, stante il quadro probatorio offerto dagli attori, che avevano comprovato la premorienza dei parenti di grado più stretto. Ric. 2020 n. 23596 sez. 52 - ud. 19-01-2023 -3- Risultava del pari priva di fondamento la tesi dell'appellante circa l'assenza di prova della proprietà del bene oggetto di causa in capo al de cuius. Infatti, la convenuta, nel costituirsi in giudizio aveva dichiarato di risiedere proprio nel bene di cui era stato richiesto il rilascio, occorrendo ribadire la regola secondo cui non è esigibile in caso di petizione di eredità il rigore
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