Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 05508

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 05508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05508
Data del deposito : 26 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 23072-2016 proposto da: PALUMBO GIAMMARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO

25, presso lo studio dell'avvocato P L, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2020 contro 2064 ARENA NPL ONE SRL, e per essa la mandataria doBANK SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO

20, presso lo studio dell'avvocato F D, che lo rappresenta e difende;
TIBERIÙ SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

ARNALDO DA BRESCIA

9, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;
ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell'avvocato B G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G;

- controricorrenti -

nonché

contro

CALLIOPE SRL, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, ERIS FINANCE SRL, PESCETELLI SIMONETTA, COSTA ANTONIETTA, B GNI, PRO GE IMM 1 SRL, RICCIOTTI VALENTINA, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, UNICREDIT SPA, BANCO DI SARDEGNA SPA, INTESA SAN PAOLO GPA,

CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA

197/199;

- intimati -

avverso la sentenza n. 15708/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA MARIA SOLDI

Rilevato che Giannmario Palumbo si opponeva ex art. 617, cod. proc. civ., alla distribuzione del ricavato di un'espropriazione immobiliare in un cui il giudice dell'esecuzione gli aveva riconosciuto, quale cessionario di un credito assistito da garanzia ipotecaria, la posizione di chirografo per non aver annotato tempestivamente sui Registri Immobiliari il trasferimento dell'obbligazione, effettuato solo dopo il decreto di trasferimento dell'immobile e dopo la sua trascrizione;
il Tribunale, all'esito dell'instaurazione del giudizio di merito, rigettava l'opposizione sull'assunto della natura costitutiva dell'annotazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione Giammario Palumbo articolando due motivi;
resistono con controricorso Tiberius SPV, s.r.I., e per essa la Phoenix Asset Management, s.p.a., già Eris Finance, s.r.I., Arena NPL One, s.r.I., Italfondiario s.p.a.;
hanno depositato memoria Giamrnario Palumbo, Tiberius SPV s.r.l. e per essa la Phoenix Asset Management, s.p.a., Italfondiario s.p.a.;
ha depositato tardivamente memoria Arena NPL One, s.r.I.;
con ordinanza interlocutoria n. 33697 del 2019 erano disposti rinnovi di notifica che risultano eseguiti e depositati tempestivamente;
con il medesimo provvedimento la causa era rinviata all'odierna pubblica udienza in cui è intervenuto l'Ufficio del Pubblico Ministero che, in vista della precedente adunanza camerale, aveva rassegnato altre conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2843, 2916, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, nel caso di successione nel credito, pendente un'esecuzione forzata, l'annotazione non potrebbe avere natura costitutiva del privilegio ipotecario già risultante e opponibile perché precedente il pignoramento, senza che la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio possa procurare alcun interferente pregiudizio riguardo alla posizione degli altri creditori intervenuti nella procedura, similmente a un rinnovo della stessa ipoteca nel termine ventennale destinato a spirare nel corso dello svolgimento delle vie coattive;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2843, 2916, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato sancendo una limitazione alla circolazione del credito priva di fondamento sistematico, finendo per collocarla irragionevolmente già nel momento del pignoramento, quale limite per le iscrizioni ipotecarie costitutive;
Rilevato che 1. preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di giudicato formulata da Arena NPL One, s.r.I., posto che una volta avviato tempestivamente il procedimento notificatorio del ricorso per cassazione, riguardo a più parti in litisconsorzio necessario come nel caso, la necessità d'integrare il contraddittorio o, quindi, di rinnovare la notifica, nei confronti di una delle parti, non determina alcuna definitività della statuizione giudiziale impugnata, attesa l'incardinazione del rapporto processuale e la necessaria compresenza degli altri soggetti in lite (sulla sussistenza del litisconsorzio necessario nelle controversie distributive come quella in scrutinio, con l'esecutato e i creditori concorrenti, cfr., ad es., Cass., 30/01/2012, n. 1316);
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