Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/05/2022, n. 17192

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/05/2022, n. 17192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17192
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6167/2013 R.G. proposto da Planzer Trasporti srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Stefano L.egnani, con domicilio eletto in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'avv. M A;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 10/26/12, depositata il 20 gennaio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Consigliere E M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, cie ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Comnissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da Planzer Trasporti srl avverso la sentenza n. 48/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Como, che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di pagamento per accise su olii minerali anni 2002/2007. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare anzitutto che andava esclusa la natura sanzionatoria della perdita dell'agevolazione, a seguito della ccnstatazione della falsità, quantomeno parziale, della autodichiarazione circa la sussistenza dei suoi presupposti, ex art. 75, dPR 445/2030, non essendo fondata la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione legislativa;
che nel merito le pretese erariali erano fondate, posto che dalle verifiche ispettive espletate dall'agenzia fiscale era risultato il malfunzionamento dell'impianto aziendal e interno di erogazione di gasolio per autotrazione, sicchè appunto detta dichiarazione sostitutiva di atto notorio doveva considerarsi non veritiera, mancando quindi le condizioni legali per l'agevolazione applicata e con gli atti impugnati revocata. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile temporalmente ossia prima della sua modifica ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b), di 83/2012- la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, poiché la CTR non ha preso in considerazione le sue allegazioni difensive circa il metoco di contabilizzazione dei consumi di gasolio agevolato, derivandone l'affermazione di fatto che le dichiarazioni correlative fossero non veritiere. La censura è inammissibile e comunque infondata. Va ribadito che «La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte da giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di ind viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legi:timamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle part, D rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione» (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - In base a tale, consolidato, arresto giurisprudenziale, il mezzo, per un verso, risulta inammissibile appunto perché mira ad un riesame della valutazione del quadro probatorio fado dalla CTR lombarda;
per altro verso è infondato in quanto il giudice tributario di appello ha opinato -con valutazione insindacabile in questa sede- che gli accertamenti ispettivi dell'Ente impositore inducessero ad un giudizio di "non veridicità" delle dichiarazioni della società contribuente al fine di ottenere l'agevolazione fiscale de qua. Con il secondo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazior e/falsa applicazione dell'art. 3, dPR 277/2000, poiché la Commissione tributaria regionale, almeno per implicito, non ha ritenuto valido il suo metodo di conteggio del carburante per autotrazione ai fini dell'acievolazione in questione. La censura è infondata. L'art. 3 D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 subordina il riconoscimento dell'agevolazione fiscale alla presentazione «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, [di] apposita dichiarazione», alla quale devono essere a legate le fatture in originale «contenenti anche gli estremi della targ3 dell'autoveicolo rifornito» (comma 3);
«alla dichiarazione è [altresì] allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante? della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa ...» (comma 6). La presentazione di una dichiarazione incompleta - mancante, cioè, dei documenti e dei dati prescritti «per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1» (così il comrna 1 dell'art. 3 D.P.R. n. 277 del 2000) - impedisce il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, non potendosi ritenere sussistente il diritto alla stessa prescindendo dall'adempimento degli oneri (che non 'ianno una natura soltanto formale, ma sono finalizzati alla dimostrazione della pretesa del contribuente) volti al suo conseguimento (Cass. 25096/2019). A nulla rileva, dunque, l'esistenza di un distributore di gasolio privato. La sentenza impugnata si muove bei all'interno di tale percorso ermeneutico della disposizione legislativa de qua e pertanto il vizio di violazione di legge denunciato deve considerarsi insussistente. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 75, 47, 48, dPR 445/2000, 1-3, dPR 277/2000, poiché la Commissione tributaria regionale, negando natura sanz onatoria alla prima di dette disposizioni legislative, ha rigettato la sua eccezione di illegittimità costituzionale della medesima (per violazione degli artt. 3, 97, Cost.), che riproponeva con il mezzo stesso, a sostegno della quale evidenziava l'assoluta sproporzione tra l'irregolarità accertata (il 5,98% di carburante non agevolabile sul dichiarato complessivo, pari ad un credito erariale di euro 9.848,64) a fronte di una richiesta -per il totale- di euro 183.866,57. La censura è fondata nei termini che seguono. Va premesso in fatto che le quantità affermate dalla ricorrente non sono oggetto di contestazione da parte dell'agenzia fiscale ed in diritto che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, dPR 445/2000 sollevate aliunde (Tribunale amministrativo regionale della Puglia-Lecce con ordinanze del 17/09-2:3/10-25/10/2018) sono state dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, con sentenza della Corte costituzionale n. 199/2019.Tuttavia un'interpretazione costituzionalmente ed unionalmente orientata della disposizione legislativa in esame porta ad una soluzione di diritto favorevole alla società contribuente e rende perciò irrilevante la questione di costituzionalità che la medesima prospetta. Questa Corte ha infatti recentemente affermato che «In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall'Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all'intera agevolazione, salvo che l'attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell'istanza» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 5812 del 03/03/2020, Rv. 657378 - 01;
conf. n. 3072/2021). Il Collegio intende dare seguito a questa giurisprudenza, per le ragioni che seguono. La dichiarazione di consumo trimestrale ai fini della fruizione dell'agevolazione ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza, in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore per il soddisfacimento delle finalità previste dalla legge n. 448 del 1998. La fattispecie, inoltre, è, in via generale, riconducibile alla disciplina delle "dichiarazioni sostitutive" di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 sia perché l'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 27,' del 2000, entrato in vigore prima del citato decreto n. 445, richiamava esplicitamente, ai fini della disciplina della dichiarazione stessa, la normativa in tema di dichiarazioni sostitutive previgente («[...] apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge. 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 1C, della legge 16 giugno 1998, n. 191»), poi modificata dal d.P.R. n. 445 cit., sia perché, in ogni caso, la detta dichiarazione ha ad oggetto fatti ( e quantità di gasolio, la loro destinazione, i veicoli che ne hanno fatto utilizzazione, ...) che sono «a diretta conoscenza dell'interessato», come previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000. Ciò posto, l'art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 277 del 2000 dispone: «1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti;
inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel C3S0 di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento dei credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta cichiarazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi