Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2005, n. 4076
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Le norme di cui agli artt.1277 e 1278 cod, civ. sono legittimamente riferibili ai soli debiti di valuta e non possono, pertanto, trovare applicazione con riguardo a debiti di valore (nella specie, risarcimento del danno fatto valere nei confronti del vettore responsabile dell'avaria della merce).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. S F - rel. Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z ASSICURAZIONI s.a., rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 4, presso l'avv. S D S M, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. G P e M G L P;
- ricorrente -
contro
GALT G.S. GESIDIGT FORSIKRINGSSELKAB, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio 34, presso l'avv. G R, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
O H nella qualità di erede della madre J H O;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 967 del 28 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 gennaio 2005 dal relatore Cons. Dott. F S;
Uditi l'avv. P, per la ricorrente, e l'avv. R per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 giugno 1993 la G s.a., con sede in Copenhagen, quale assicuratrice della società Ess Food, convenne in giudizio la ditta Herbst Oberkalmsteiner Josephine Transport, con sede in Bolzano, per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti da una partita di prosciutti da questa trasportati da Strasburgo a Spilamberto (Modena), mercè che, a causa di un guasto all'impianto frigorifero del camion con il quale il trasporto era stato effettuato, era giunta a destinazione gravemente danneggiata;
l'attrice precisò che, avendo indennizzato la Ess Food, si era surrogata nei diritti di questa verso il vettore, responsabile del danno.
Si costituirono in giudizio dette parti, nonché la società Danubio Assicurazioni: quest'ultima chiamata in giudizio dalla convenuta, che pretendeva di essere da essa manlevata avendo stipulato con detta società una polizza di assicurazione della responsabilità civile del vettore - eccepì tra l'altro l'incompetenza per territorio del giudice adito ed il difetto di legittimazione attiva e passiva delle controparti.
Si costituì volontariamente Heinrich Oberkalmsteiner, quale successore del vettore convenuto. La Zurigo Assicurazioni s.a. successe a sua volta alla Danubio Assicurazioni per trasferimento totale del portafoglio.
Con sentenza del 19 febbraio 1998 l'adito Tribunale di Genova condannò Heinrich Oberkalmsteiner a pagare alla società attrice l'equivalente in lire italiane di 364.113, 74 franchi francesi, al cambio del 10 marzo 1992, oltre accessori e, in parziale accoglimento della domanda di manleva, condannò la società Danubio (ora Zurigo) a tenere indenne il vettore assicurato, in forza del riparto di coassicurazione, del trenta per cento della somma specificata, depurata della franchigia per lo scoperto;regolò le spese come in atti.
Il Tribunale osservò tra l'altro che il trasporto fu eseguito dalla ditta Oberkalmsteiner, ancorché nella lettera di vettura fosse invece indicata la ditta Stimpfl, giacché questa era stata dichiarata fallita nel 1991, prima del trasporto in questione (marzo 1992), e la relativa azienda era stata concessa in affitto dagli organi fallimentari, a partire dall'agosto dello stesso anno 1991, al predetto vettore, che aveva continuato a servirsi della modulistica dell'azienda presa in affitto.
Destinataria ed acquirente della mercè, in luogo della Italsempione indicata nella lettera di vettura, era stata la società Europork come si desumeva dai timbri apposti nella medesima lettera, dal luogo, ivi indicato, in cui i beni dovevano essere ricevuti, e dalle riserve da essa sollevate circa la mercè;la Europork aveva ceduto i propri diritti alla Ess Food, la quale a sua volta li aveva ceduti alla G, pertanto legittimata ad agire nei confronti del vettore Non poteva operare la causa di sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c.., giacché il relativo contratto era stato stipulato l'11.2.1991, con decorrenza dall'8 febbraio stesso mese, mentre il sinistro si verificò tra il 6 ed il 10 marzo successivo talché non si vedeva, come fosse possibile... la mancata comunicazione entro sessanta giorni dal compimento dell'annualità assicurativa dei dati " dedotti dall'appellante. Tale decisione, impugnata dalla Zurigo Assicurazioni, è stata confermata dalla Corte di appello con la pronuncia ora gravata. Per quanto ancora interessa, la Corte ha osservato che la mercè, partita da Strasburgo il 6 marzo 1992, giunse a destinazione il 10 successivo;mittente del trasporto fu la Ess Food, vettore la ditta Oberkalmsteiner e destinataria acquirente la Europork;la Ess Food tenne indenne del danno quest'ultima ricevendone in cessione i relativi diritti, ed a sua volta ottenne dal proprio assicuratore G la refusione della somma in questione.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato il diritto di quest'ultimo a far valere le proprie ragioni nei confronti del vettore ed ha giudicato infondate le altre censure elevate dall'appellante Per la cassazione di tale decisione la Zurigo Assicurazioni a.s. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui la G resiste con controricorso. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dall'Oberkalmsteiner. Con sentenza n. 13968 del 26 luglio 2004 le Sezioni Unite, al quale il ricorso era stato rimesso, hanno respinto il primo motivo di esso, relativo alla eccepita incompetenza per territorio, ed hanno restituito il fascicolo a questa Sezione per l'esame degli altri motivi. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria e, la controricorrente, altresì note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1689, 1204 e 1904 c.c.. e dell'art. 13 della C.M.R. nonché vizi di
motivazione, ed afferma: la G ha indennizzato soggetto - la Ess Food Meatimex di Chiasso - estraneo al contratto di trasporto il quale, come tale, non aveva titolo ad agire contro il vettore, e men che meno nei confronti della Oberkalmsteiner, la quale aveva operato su incarico della Galassini ed in sua sostituzione;conseguentemente, era priva di effetti la cessione di diritti intervenuta, in data imprecisata ed a firma di soggetto ignoto, tra detta Ess Food e la G, ne' v'era l'assoluta certezza che la stessa cessione fosse antecedente al compimento della prescrizione (10.3.1993);la Oberkalmsteiner era quindi sfornita di titolo e di interesse a chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, odierna ricorrente.
Con il terzo motivo questa allega la violazione degli artt. 1904, 1378, 1510 e 1465 c.c. e vizi di motivazione ed afferma che, essendo stata effettuata la vendita della mercè, oggetto del trasporto, dalla Ess Food di Copenaghen in favore della Europork, la Ess Food di Chiasso, indennizzata dalla G, non aveva alcun diritto da trasferire a questa;lo storno della fattura G di Copenaghen alla acquirente Europork reca la data dell'11 marzo 1993 (in realtà, secondo, la controricorrente, dell'11 marzo 1992, giorno successivo all'arrivo della mercè a destinazione), posteriore di un giorno al compimento della prescrizione.
I due motivi - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Come questa C.S. ha affermato (sentenza n. 8212 del 2001), e va qui ribadito, nella vendita con spedizione il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentante con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente destinatario, conserva la sua autonomia sicché il venditore mittente conserva, anche dopo la rimessione delle cose al mittente, la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui r arrivate le cose a destinazione (o scaduto il termine relativo) il destinatario ne richieda la consegna al vettore;da tale momento, la titolarità degli stessi diritti compete invece al destinatario ai sensi del primo comma dell'art. 1689 c.c. Nella specie - nella quale è stato accertato, e la questione non forma oggetto di ricorso, che l'acquirente Europork ricevè la mercè, sollevò riserve riguardo al suo stato di conservazione, e la rivendette quindi, sottocosto, a terzi -doveva essere altresì accertato, date le contestazioni sollevate nel corso del giudizio di merito dall'odierna ricorrente, se la Europork avesse anche la veste di destinataria, e se vettore fosse stata la ditta Oberkalmsteiner, convenuta in primo grado ed attrice in rivalsa nei riguardi della odierna ricorrente.
La soluzione affermativa di tali questioni di fatto - concernenti invero la titolarità attiva e passiva (e non già, come invece si afferma, la legittimazione) del rapporto principale dedotto in giudizio, parti del quale sono la G e Oberkalmsteiner: rapporto su cui, tra dette parti, si è formato il giudicato in difetto di ricorso - adottata prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, le cui conformi decisioni si integrano vicendevolmente, è adeguatamente motivata e, pertanto, incensurabile in questa sede, Detti giudici hanno infatti motivatamente negato rilievo alle diverse indicazioni contenute nella lettera di vettura (diligentemente fotocopiata dalla ricorrente nel ricorso in osservanza dell'onere di autosufficienza di esso), rispettivamente quali vettore e destinataria, della ditta Stimpel e della Italsempione, osservando che la prima era stata dichiarata fallita in data ben precedente l'esecuzione del trasporto in questione, data nella quale la relativa azienda era invece tenuta in affitto proprio dalla OberJcalmsteiner, che continuava ad utilizzare stampati già della fallita;quanto alla destinataria, nel contrasto tra l'indicazione, come tale, della Italsempione e la riserva apposta invece dalla Europork nella lettera di vettura, gli stessi giudici hanno ritenuto di dare prevalenza a quest'ultima.
Trattandosi, come accennato, di accertamenti di fatto, ne derivano, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, le conseguenze alle quali pure si è fatto cenno.
Pertanto, se l'azione di risarcimento del danno da inesatto adempimento del trasporto fu legittimamente esercitata contro il vettore, responsabile dell'avaria della mercè come si è incensurabilmente accertato, del pari legittimamente i giudici del merito hanno affermato la titolarità attiva del rapporto in testa alla G, avendo questa indennizzato la propria assicurata Ess Food, resasi cessionaria dei diritti che, nei confronti del vettore, spettavano alla destinataria-acquirente Europork. Le censure della ricorrente, nella parte in cui affermano che la G indennizzò soggetto estraneo al contratto di trasporto, di esso non essendo stato ne' mittente ne' destinatario, sono inammissibili: la titolarità attiva del rapporto è stata infatti, dalla sentenza impugnata, attribuita alla G non già perché detto assicurato avesse la veste di mittente o di destinatario, ma solo perché cessionario dei diritti della destinataria acquirente Europork. Sono invece infondate le censure relative alla cessione dei diritti da parte di costei in favore della Ess Food, comprese quelle che investono la stessa cessionaria, riguardo alla quale, mentre la ricorrente afferma che Ess Food di Copenaghen ed Ess Food Matimex di Chiasso sono due soggetti diversi, pur se appartenenti allo stesso gruppo, la controricorrente sostiene invece che si tratta di unico soggetto, essendo la sede di Chiasso un'agenzia della sede principale danese.
Come, infatti, si è già accennato, sul rapporto principale (G- Oberkalmsteiner) si è formato il giudicato: peraltro non estensibile, va qui precisato, ad un terzo quale l'odierna ricorrente, che ben poteva contestare, come ha fatto, le decisioni adottate su tale rapporto che si riflettevano sulla sua posizione di chiamata in garanzia dal vettore (parte, invece, del rapporto principale).
Sul punto, la sentenza impugnata, valutando complessivamente i due rapporti dedotti in giudizio e strettamente connessi, ha inteso attribuire decisiva rilevanza al dato - incontestato - che la G indennizzò la propria assicurata Ess Food perché cessionaria dei diritti della destinataria Europork: comportamento - come è dato desumere dalla sentenza impugnata - che la stessa G non avrebbe invece serbato se non avesse previamente accertato la validità ed efficacia della cessione a favore della propria assicurata La stessa G si surrogò quindi nei diritti di quest'ultima nei confronti del vettore responsabile ai sensi del primo comma dell'art. 1916 c.c. - che contempla una peculiare forma di successione a titolo
particolare nel diritto di credito: Cass. sez. un. n. 5246/94 -, norma della quale non viene denunciata la violazione. Le censure in tema di prescrizione sono inammissibili. Pur non essendo espressamente denunciata la violazione del primo comma dell'art. 2951 - in base al quale, e per quel che qui rileva, si prescrivono in un anno i diritti derivanti da contratto di trasporto -, nondimeno dal complesso dei motivi in esame si desume in modo inequivoco che la ricorrente ha inteso far riferimento a tale norma: della quale la controricorrente (pag. 6 controricorso) esclude invece l'applicabilità sul rilievo che il corso della prescrizione rimase interrotto dalla lettera del 20.1.1993.
Sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare genericamente che il giudizio appariva tempestivamente promosso, Tale affermazione sfugge ai rilievi mossi dalla ricorrente giacché questa, rimasta soccombente in primo grado anche su tale questione, nell'atto di appello si limitò ad affermare, a sua volta in termini del tutto generici, di non voler recedere dall'eccezione di prescrizione già sollevata.
L'eccezione - che non risulta sollevata dal vettore e che, a norma dell'art. 2938 c.c., non poteva essere rilevata d'ufficio - poteva bensì essere sollevata dalla odierna ricorrente, pur estranea al contratto di trasporto, in quanto titolare dell'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c. e, tuttavia, a fronte del rigetto, esplicito od implicito, di tale eccezione da parte del giudice di primo grado, la stessa parte era tenuta a specificare in appello la relativa censura ex art. 342 primo comma c.p.c.. L'inosservanza di tale onere comporta l'inammissibilità della censura, sulla quale, pertanto, il giudice di appello non era tenuto a provvedere, così come l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso, dovendo questo investire questioni che abbiano formato rituale oggetto di appello.
Sono infine inammissibili, in quanto investono un punto non decisivo, le censure relative alla identità del mittente, giacché la stessa sentenza, pur avendo affrontato anche tale questione, ha tuttavia attribuito rilevanza decisiva alla diversa posizione del destinatario, cedente dei propri diritti verso il vettore al soggetto assicurato dalla G e da questa indennizzato.