Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2023, n. 45163

CASS
Sentenza
10 ottobre 2023
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Sentenza
10 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 45163/2023 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Penale. L'imputato ha contestato la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sostenendo che l'immobile donato alla figlia fosse parte di un fondo patrimoniale, quindi non soggetto a riscossione. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, la continuazione tra reati fiscali e la richiesta di sospensione condizionale della pena. La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la donazione dell'immobile, essendo parte di un fondo patrimoniale, non poteva essere oggetto di esecuzione da parte dell'erario, in quanto non dimostrata la possibilità di aggredire il bene. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio, sottolineando la necessità di un nuovo esame che consideri i limiti posti dall'art. 170 cod. civ. sulla pignorabilità dei beni in fondo patrimoniale.

Massime1

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, costituisce presupposto per la configurabilità del reato la suscettibilità di apprensione, da parte dell'Erario, dei beni costituenti oggetto degli atti simulati o fraudolenti idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per tale delitto pronunziata in un caso di simulata donazione di un bene immobile, già parte di un fondo patrimoniale, sul rilievo che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'effettiva possibilità, da parte dell'Erario, di apprendere il bene in oggetto, stanti gli stringenti limiti fissati dall'art. 170 cod. civ. nell'interpretazione offertane dalla Cassazione civile).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2023, n. 45163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45163
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

45163 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ack Composta da 1012 Gastone Andreazza Presidente - Sent. n. Aldo Aceto UP 10/10/2023 - R.G.N. 18328/2023 Luca Semeraro Stefano Corbetta - Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 2 J RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Torino ed impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato IE ER alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso con altri, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, di ammontare complessivo superiore a 200 mila euro (come da avvisi di accertamenti per gli anni di imposta 2007 e 2008 emessi nei confronti dell'Unione sportiva dilettantistico Cuatto Giaveno Volley, di cui ER era presidente pro tempore, nonché autore materiale delle violazioni finanziarie), compiva la seguente operazione simulata, e comunque fraudolenta, idonea a rendere in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva, segnatamente donando con il consenso necessario della coniuge LI - AR, stante la pregressa costituzione di un fondo patrimoniale che aveva ad oggetto l'immobile sito in Giaveno, via Mons. Carlo Re, n.

6 - alla figlia ER CR la proprietà del predetto immobile, di cui ER IE era proprietario, riservandosi il diritto di abitazione, nonché la quota di proprietà di un terzo di altro immobile sito in Giaveno, via Ruata Sangone n. 15. In Giaveno il 12 aprile 2014. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il difensore che, in relazione alla condotta avente ad oggetto l'immobile di abitazione familiare sito in Giaveno, via Mons. Carlo Re, n. 6, che detto immobile faceva parte di un fondo patrimoniale costituito il 12 febbraio 2011, quindi ben prima dell'inizio di ogni procedura di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate;
tale bene, pertanto, non avrebbe potuto essere in alcun modo oggetto della riscossione, né prima né dopo la donazione.

2.2. Con un secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. Rappresenta il difensore che il giudice dell'appello ha erroneamente negato la sussistenza i presupposti della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i delitti fiscali di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, già definitivamente giudicati con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino del 23 settembre 2013, commessi dal ER tra il 2007 e il 2012 nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Cuatto Giaveno Volley nell'ambito delle traversie tributarie di tale società. 2 2.3. Con un terzo motivo si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., in quandto, ad avviso del difensore, la Corte di merito avrebbe errato nel non concedere la sospensione condizionale della pena, considerando l'età avanzata dell'imputato, il quale non riveste più alcuna carica nella società sportiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

2. La materialità del fatto non è contestata: a ER si imputa di aver simulatamente donato alla figlia due beni immobili al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto risultanti dalle cartelle esattoriali a lui notificate, rispettivamente, il 2 gennaio 2013 (per l'anno

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