Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/09/2020, n. 19582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/09/2020, n. 19582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19582
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15016-2019 proposto da: BANCA FARMAFACTORING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI

44, presso lo studio dell'avvocato F S, rappresentata e difesa dall'avvocato M F;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DE ROSA SRL;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata. del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M G. Rilevato che: BANCA FARMAFACTORING SPA (già FARMAFACTORING SPA) ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli Nord, comunicato il 4 aprile 2019, non notificato, articolando due motivi. Nessuna attività difensiva è svolta dalla intimata. La ricorrente espone in fatto di aver chiesto, ai sensi dell'art. 96 LF del 9 gennaio 2012, di essere ammessa al passivo fallimentare della

DE

Rosa S.r.l., per un importo complessivo di euro 495.589,87, al netto degli interessi, trovante causa nella cessione di crediti pro soluto intercorsa prima del fallimento con la società fallita, relativa a crediti nei confronti della

ASL

Napoli 3 Sud (euro 154.355,66), dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (euro 139,421, 67), dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna(euro 51.795,27), dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (euro 150.017,27). Aggiunge di avere presentato denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società fallita per truffa, avendo egli taciuto il vero contenuto della cessione (note di debito e non crediti in sorte capitale) e lo stato di decozione/insolvenza della società, avendo inviato documenti indicanti fatture e quindi crediti in sorte capitale e non note di credito(interessi), avendo indicato nel contratto la cessione di crediti in conto capitale. Il Curatore Fallimentare, ex art. 95 LF, proponeva l'esclusione dell'intero credito, perché il contratto a fronte del quale erano state corrisposte le anticipazioni in favore della società fallita era di tipo pro soluto. L'odierna ricorrente insisteva per l'accoglimento propria domanda e, in via subordinata, chiedeva l'amissione al passivo Ric. 2019 n. 15016 sez. M3 - ud. 02-07-2020 -2- condizionata all'esito della denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società fallita e/o per l'ipotesi in cui i creditori ceduti non avessero provveduto al pagamento. Il Giudice delegato, in accoglimento dell'eccezione della Curatela fallimentare, escludeva il credito, aggiungeva la mancanza di prova opponibile in ordine all'erogazione delle somme ed escludeva altresì l'ammissione condizionata in quanto non rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 96 LF. Veniva proposto ricorso in opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 LF, con cui si evidenziava che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento reclamato, la prova dell'erogazione delle somme era allegata alla denuncia penale;
si produceva il CRO dell'operazione bancaria e, in via istruttoria, si chiedeva che alla Curatela fallimentare fosse ordinato di esibire gli estratti del conto corrente intestato alla fallita su cui la somma era stata accreditata. Il Tribunale di Napoli Nord, nel processo
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