Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2021, n. 6081

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In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2021, n. 6081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6081
Data del deposito : 4 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

06081/2 1 AULA 'B' N O I T A Oggetto R T REPUBBLICA ITALIANA PE T A S K I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 11763/2015 Cron.6081 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A M - Presidente Ud. 20/10/2020 Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere PU Dott. R MNO - Rel. Consigliere Dott. D C - Consigliere Dott. L C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11763-2015 proposto da: I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono;
2020 - ricorrente 2147

contro

ECONET S. R. L.;
intimata avverso la sentenza n. 600/2014 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/10/2014 R.G. N. 303/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIANDOMENICO CATALANO. Rg 11763/2015 INAIL C/ ECONET srl Udienza del 20 ottobre 2020 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 30 ottobre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione della s.r.l. ECONET avverso il verbale di accertamento e il successivo certificato di variazione con cui l'INAIL aveva rettificato la categoria tariffaria della società, dal settore industria al settore terziario, con effetto retroattivo dal 13 giugno 2005, e richiesto all'azienda premi maturati in data anteriore al provvedimento di variazione.

2. A tale decisione la Corte perveniva in applicazione dell'art.3 comma 8, legge n.335 del 1995, sulla generale portata non retroattiva delle variazioni di classificazione dei datori di lavori, non versandosi, nella specie, in ipotesi di variazione determinata da fatti imputabili al datore di lavoro il quale aveva provveduto a denunciare l'attività, indicandone le lavorazioni, nel giugno 2005 mentre l'INAIL solo nel giugno 2009 aveva rettificato la categoria tariffaria della società, già assegnata dall'INPS.

3. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL, con ricorso affidato a un motivo, avverso il quale la parte intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. L'INAIL, deducendo violazione dell'art. 14, commi 2 e 3, del d.m. 12.12.2000, dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'art. 2, comma 1, del d.lgs n. 38 del 2000, contesta l'affermata irretroattività dell'avvenuta rettifica dell'inquadramento tariffario operato d'ufficio;
assume che per i datori di lavoro soggetti, come nella specie, alla classificazione aziendale INPS, una volta accertato, da parte dell'INAIL, il

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