Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2007, n. 10027
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON OB RO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Cimino, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI già MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 11/03/04 - R.G.N. 127/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/07 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;
udito l'Avvocato Sacerdoti per CIMINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. BE ET NO, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inquadrato nell'area C, ha convenuto in giudizio l'amministrazione datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore corrispondente alle mansioni di dirigente - svolte fin dal 1994 quale direttore dell'ufficio Motorizzazione Civile di Brescia - e al relativo trattamento economico con decorrenza dal 22 gennaio 1998. Deduceva, a sostegno della domanda, che tale ufficio era stato inserito con D.M. del 2 agosto 2000 tra quelli cui era preposto un primo dirigente di fascia B.
Il giudice adito rigettava la domanda, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza oggi denunciata. La Corte territoriale, premesso che nel giudizio di appello non era stata riproposta la domanda diretta ad ottenere la superiore qualifica, osservava che i compiti dei dirigenti, connessi all'attribuzione di responsabilità per il raggiungimento di obiettivi e la determinazione dell'indirizzo e la gestione degli uffici, si differenziano da quelli dei funzionali che non hanno l'autonomia e gli obblighi di risultato dei primi, e dirigono l'ufficio assegnato secondo gli ordinali crateri di gestione;
data la diversità della carriera, non era possibile ravvisare nella fattispecie la assegnazione di mansioni