Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2021, n. 11294

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2021, n. 11294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11294
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27316-2019 proposto da: B B, PARLAPIANO ENZO nella qualità di figlio, successore ed erede di P A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TACITO

10, presso lo studio dell'avvocato G N, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO D'ARGENZIO;

- ricorrenti -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PTINO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;

- controricorrente -

nonché

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 98/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2020 dal Consigliere L N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G N per delega dell'avvocato Fabio D'Argenzio e P R per delega orale.

FATTI DI CAUSA

Il sig. A P, riassumendo il giudizio originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Latina, dichiaratosi incompetente per materia, convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (di seguito TRAP) presso la Corte d'appello di Roma il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, nonché il suo assicuratore per la responsabilità civile (Nuova Tirrena S.p.A., divenuta nelle more, Groupama Assicurazioni S.p.A.), già chiamata dal Consorzio in garanzia, e Generali Italia S.p.A., mandataria di Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -2- Nuova Tirrena S.p.A., per sentire condannare le controparti al risarcimento dei danni subiti al fondo di sua proprietà in conseguenza della fuoriuscita di acque, a seguito di abbondanti precipitazioni, tra il 9 ed 10 ottobre 2002, dal canale delle acque medie posto all'altezza del suddetto cespite, a causa della mancanza di una consistente parte della sommità dell'argine sinistro dello stesso. Analoga domanda fu proposta dal sig. Bruno B, che svolse intervento adesivo autonomo, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli stessi eventi al proprio fondo limitrofo. Il TRAP adito, a seguito dell'istruttoria espletata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, accolse le rispettive domande risarcitorie, liquidando i danni rispettivamente subiti in euro 10.000,00 in favore del Parlapiano e in euro 7.600,00 in favore del B, con condanna del Consorzio e dell'assicuratore in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 11.864,73 oltre accessori. Detta pronuncia fu impugnata dal Parlapiano e dal B dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), segnatamente, per quanto qui rileva, per omessa pronuncia ed omessa motivazione sulla domanda di condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese relative alle somme versate da ciascuno degli appellanti al proprio comune consulente di parte dott. A M. Il TSAP respinse il gravame dei ricorrenti, ritenendo, quanto al motivo sopra indicato, tardive le domande di condanna delle controparti al pagamento delle spese e compensi del proprio consulente di parte. Detta pronuncia fu oggetto di ricorso da parte dei signori Parlapiano e B dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, basato su sei motivi, il quinto motivo dei quali fu parzialmente accolto. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -3- La Corte, con sentenza delle Sezioni Unite, n. 16990 del 10 luglio 2017, infatti, mentre confermò l'impugnata pronuncia in punto di tardività della relativa domanda quanto alla mancata liquidazione delle spese del consulente di parte nella fase stragiudiziale, accolse nel resto il motivo quanto alle spese di assistenza alle parti prestata dal proprio consulente nel giudizio, da considerarsi come spese processuali cui la parte ha comunque diritto, con possibilità di richiesta delle stesse anche in sede di deposito di nota spese, cassando in parte qua la pronuncia impugnata, con rinvio al TSAP in diversa composizione. Il TSAP, dinanzi al quale il giudizio fu tempestivamente riassunto dai ricorrenti Parlapiano - B, con sentenza n. 98/2019, depositata il 18 marzo 2019 e notificata a ciascuno dei ricorrenti, a cura della cancelleria, in data 24 giugno 2019, accolse l'appello e, in parziale riforma della sentenza del TRAP, condannò il Consorzio e la società di assicurazioni Groupama, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellanti delle spese giudiziali relative al consulente tecnico di parte, liquidate in euro 2.654,76, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Quanto alla disciplina delle spese del giudizio, il TSAP compensò interamente tra le parti le spese del primo giudizio di appello e del giudizio di cassazione, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 1400,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Avverso detta ultima pronuncia resa dal TSAP in sede di rinvio, i signori E P, nelle dedotte qualità di figlio, successore ed erede di A P, deceduto il 19 novembre 2016, e Bruno B, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali suddiviso in due sub motivi, ciascuno dei quali articolato secondo plurime censure. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -4- Il solo Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino resiste con controricorso, mentre Groupama Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. (quest'ultima destinataria della notifica del ricorso per cassazione solo quale litisconsorte processuale) non hanno svolto difese.
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